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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE SECONDA 115Anche sul punto il Collegio condivide quanto affermato nella precedenteordinanza, secondo cui i diritti in contestazione devono considerarsitasse. Sono però necessarie alcune considerazioni, al fine didare risposta alle questioni svolte sul punto dalle parti.5.5. – Si deve premettere che il trasferimento dei compiti, originariamenteesercitati dall’amministrazione, alla società concessionarianon può comportare come conseguenza il mutamento della natura diprestazioni obbligatorie originariamente dovute all’amministrazioneconcedente. Il proprium della concessione di pubblici servizi è proprioil trasferimento, dall’amministrazione titolare al concessionario, dell’eserciziodi attività inerenti agli stessi. Nella specie si è verificatauna sostituzione in tutti i poteri e diritti relativi alla gestione dell’aeroporto,ivi compresi quelli tipicamente amministrativi inerenti ai benipubblici appartenenti allo stesso, e non semplicemente nell’esercizio diattività meramente commerciali, quali quelle cosiddette di handling.Deve, innanzitutto, escludersi che le prestazioni in contestazione –cosi come disciplinate dalla legge abbiano natura contrattuale, costituendoun mero corrispettivo di alcuni servizi aeroportuali di cui gliutenti (vettori aerei e passeggeri) beneficiano.Sotto un profilo più generale non può escludersi la natura obbligatoriadelle prestazioni, indipendentemente dalla conclusione, anche implicita,di un contratto.È decisivo, innanzi tutto, rilevare che l’attribuzione del potere diaccertamento e riscossione dei diritti e la totale devoluzione del lorogettito alla società concessionaria non può comportare, come sostenutodalla ricorrente, il venir meno di una caratteristica essenziale dell’entrata<strong>tributaria</strong>, e cioè la sua destinazione a far fronte alla spesa pubblicaİl fatto che la società concessionaria svolga attività d’impresa nonesclude, infatti, che la stessa attività sia contemporaneamente finalizzataalla soddisfazione di interessi pubblici, non come avviene in modoindiretto attraverso uno strumento contrattuale, ma attraverso unmeccanismo di sostituzione. In altre parole, il gettito dei diritti in contestazioneè finalizzato proprio a fornire risorse al concessionario affinchéil servizio sia correttamente prestato. Il fenomeno della successionedi soggetti, anche privati, nell’esercizio della potestà impositivaè assai ampio, e può avvenire anche all’infuori del terreno della concessione:ad esempio, attraverso la delega legislativa.Inoltre, il pagamento dei diritti è dovuto soltanto per il verificarsidei presupposti di legge, indipendentemente da uno stretto rapporto disinallagmaticità tra prestazione pecuniaria e servizi resi. Infatti, il carattereproprio della tassa è un rapporto, non di corrispettività, ma dicorrelatività a servizi resi dalla pubblica amministrazione.Il rapporto di correlatività – diverso da quello di corrispettività –che giustifica la percezione di un’entrata <strong>tributaria</strong> non commisurataesclusivamente alla capacità contributiva (come l’imposta), né concretandosiin un rapporto di scambio tra utilizzazione di servizi e presta-

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