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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE SECONDA 1134. Le conclusioni del Procuratore generaleIl Procuratore generale chiede che il ricorso per regolamento siadichiarato inammissibile, rilevando che:a) non osta l’emissione di ordinanza ex art. 186-ter del codice diprocedura civile, perché, pur essendosi in tale provvedimento il giudicedi merito pronunciato sulla giurisdizione, la preclusione di cui all’art.41 del codice di procedura civile opera solo in presenza di unadecisione finale, mentre nel caso in esame l’ordinanza-ingiunzione dipagamento di cui all’art. 186 del codice di procedura civile è sottopostaal regime delle ordinanze revocabili di cui agli artt. 177 e 178 delcodice di procedura civile e, di conseguenza, non mai pregiudicare ladecisione della causa;b) la precedente pronuncia resa su regolamento di giurisdizionecostituisce giudicato sulla giurisdizione, con efficacia vincolante nelprocesso e preclude il riesame della questione con riguardo a tutte lecontroversie, anche future, destinate a insorgere tra le stesse parti sulrapporto giuridico de quo, senza che spieghi influenza l’eventuale sopravvenienzadi norme determinative di un nuovo e diverso criterio digiurisdizione rispetto a quello operante per il passato;c) la giurisdizione deve essere accertata con riferimento al disputandumrisultante dall’atto introduttivo del giudizio, senza che assumanorilievo le successive vicende processuali – come la questione diammissibilità di nuove domande – attinenti al merito della controversia.5. Motivi della decisione5.1. – Per quanto attiene alla questione di inammissibilità del regolamento,le sezioni unite osservano, in conformità a quanto ritenutodal Procuratore generale, che il provvedimento reso dal giudice istruttoreex art. 186-ter del codice di procedura civile, benché contengauna pronuncia sulla giurisdizione, non può considerarsi come decisionesul merito essendo modificabile e revocabile secondo gli artt. 177 e178 del codice di procedura civile, e pertanto non precluda la proposizionedel regolamento di giurisdizione.5.2. – Ritenuto, pertanto, ammissibile il regolamento, secondo lesezioni unite deve essere affermata la giurisdizione del giudice tributario.Si deve ritenere, innanzi tutto, che dall’ordinanza n. 7944 del2003 resa dalle sezioni unite sul precedente regolamento proposto dallastessa S. s.p.a. non deriva alcuna efficacia di giudicato circa i presuppostidella giurisdizione sulla domanda successivamente propostadalla S. s.p.a. Contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente e dalProcuratore generale, la controversia introdotta all’atto della costituzionein giudizio successiva alla riassunzione non atteneva al medesimorapporto giuridico. L’obbligo di corresponsione dei diritti sorge, infat-

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