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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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112 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAporto è, quindi, incontestabilmente riconducibile nell’ambito pubblicistico-tributario;– la società concessionaria, essendo in prevalenza in mano pubblica,è certamente riconducibile alla nozione di «organismo di dirittopubblico», istituito per soddisfare specificamente bisogni di interessegenerale aventi carattere non industriale o commerciale, secondo lanormativa comunitaria in tema di appalti;– la natura <strong>tributaria</strong> della prestazione è confermata dalle suemodalità di determinazione e di riscossione. L’art. 6, ultimo comma,della l. n. 324 del 1976 prescrive che il diritto di imbarco passeggeri,al pari della tassa erariale sulle merci, continuano ad essere devolutiagli enti o lle società di gestione e che sono di monopolistica competenzadi quegli enti, anche se privatizzati, come in precedenza erano didiretta competenza statale. Le modalità di riscossione ricalcano in pienoquelle degli oneri tributari;– oltre all’indubbio requisito della determinazione rimessa esclusivamentead un atto autoritativo e unilaterale, la prestazione de quaconcorre certamente a far fronte alle spese pubbliche. Infatti, non sitratta di prestazione destinata a finanziare direttamente spese private,essendo l’ente gestore tenuto alla conservazione e gestione del patrimoniopubblico, per cui le somme sono destinate al soddisfacimentodi esigenze collettive di rilevanza pubblica. Ciò emergerebbe dall’art.14 del d.p.r. n. 1085 del 1982, che prevede la devoluzione dei dirittiagli enti gestori. Secondo tale disposizione, nel caso di aeroporti gestitidallo Stato i diritti sono accertati, riscossi e versati dal Direttoredell’aeroporto allo Stato. In entrambi i casi è evidente il vincolo didestinazione al concorso e alla gestione della cosa pubblica: nel casodi devoluzione ad ente gestore le somme sono devolute al fine diconsentire la gestione della spesa pubblica in regime di concessione.Sarebbe, quindi, strano che la prestazione – imposta dal medesimo testonormativo – muti natura a seconda del soggetto che gestisce l’aeroporto;– la soluzione proposta trova, del resto, conferma, in altre fattispecieanaloghe. Viene richiamato il caso del canone televisivo, il quale,benché riscosso e devoluto alla concessionaria Rai benché il titolarene sia lo Stato non perde la sua natura di tributo;– nei diritti di imbarco, inoltre, farebbe difetto l’affermata corrispettività,propria dei contratti di scambio di prestazioni, in quanto farebbedifetto proprio il carattere sinallagmatico, essendo i diritti pagatisenza che vi sia scambio di utilità o prestazione specifica: si versa ilcontributo perché la legge lo impone, sulla base del solo movimentodegli aeromobili, non essendo prevista alcuna prestazione specifica, ospecifici servizi resi.

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