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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE SECONDA 111sono state instaurate prima del 31 dicembre 2002, rientrano nella giurisdizionedel giudice ordinario.La soluzione proposta dalla S. s.p.a. condurrebbe, in <strong>pratica</strong>, allanegazione dell’efficacia panprocessuale della decisione sulla giurisdizione.Sotto un altro profilo, la proposizione del regolamento sarebbepreclusa dall’ordinanza del giudice istruttore, con la quale è stata declinatala giurisdizione in merito alla domanda proposta all’atto dellacostituzione nel giudizio, avendo tale pronuncia natura di sentenza, enon essendo stata contro la stessa proposta impugnazione o espressariserva di impugnazione.3.2. – In via subordinata, l’A. s.p.a. aderisce alla tesi della devoluzionedelle controversie alla giurisdizione <strong>tributaria</strong>, in conformità aquanto ritenuto dal giudice di merito.La tesi della natura <strong>tributaria</strong>, e specificamente di tassa, dei dirittiin contestazione, già affermata nell’ordinanza delle SS.UU. n. 7944del 2003, viene motivata come segue:– ai sensi dell’art. 1 della l. 5 maggio 1976, n. 324, il movimentodegli aeromobili privati e delle persone negli aeroporti è assoggettatoal pagamento dei seguenti diritti: a) diritto di approdo, di partenza edi sosta o ricovero per gli aeromobili; b) diritto di imbarco per passeggeri.L’importo dei diritti è regolato dagli artt. 2e5della stessa legge;– il carattere marcatamente imprenditoriale che gli aeroporti sonoandati assumendo ha giustificato l’affidamento in gestione a soggettidiversi dallo Stato, caratterizzatisi per la loro struttura imprenditoriale,affidamento che si concretizza in una forma di gestione totale, in regimedi sostituzione, dante luogo – nella grande maggioranza di casi –ad una vera e propria concessione di gestione. L’art. 7 del d.m. 12 novembre1997, n. 251 (Regolamento di attuazione della l. 24 dicembre1993, n. 537 con cui è stata disposta la costituzione di società per lagestione di servizi ed infrastrutture degli aeroporti) prevede l’affidamentoin concessione con decreto ministeriale; l’art. 9 dello stesso decretoprevede che «la concessione ha per oggetto la progettazione, losviluppo, la realizzazione, l’adeguamento, la gestione, la manutenzionee l’uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensividei beni demaniali costituenti il sistema aeroportuale»;– la convenzione tra S. s.p.a. e Enac prevede, all’art. 8, che costituisconoproventi della S. s.p.a.: a) i diritti di cui alla l. 5 maggio1976, n. 324. Tali diritti, considerata la piena sostituzione della societàconcessionaria nella gestione dell’aeroporto (fatti salvi i servizi tipicamenteed esclusivamente statali, quali dogana, sanità, sicurezza) sonodevoluti alla concessionaria proprio a fronte degli oneri derivanti dallaconcessione. Si tratta, quindi, di entrate, stabilite con legge dello Stato,aventi la funzione di compensare oneri di pubblico servizio e qualificabilicome tasse. Il fatto che il diritto di imbarco sia dovuto direttamentedal vettore, che se ne rivale sul passeggero, significa soltantoche il legislatore ha attribuito al primo la funzione di esattore. Il rap-

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