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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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110 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAponibili le prestazioni di servizi, nei quali il successivo art. 3 comprende«le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contrattod’opera, appalto, trasporto».In via subordinata, la difesa della S. s.p.a. deduce che, pur affermandosila natura <strong>tributaria</strong> dei diritti in contestazione, la presentecontroversia non sarebbe devoluta alla giurisdizione delle Commissionitributarie.Il processo tributario è, infatti, strutturato come impugnazione dispecifici atti predeterminati dalla legge regolatrice del processo medesimo(art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992). Inoltre, lo stesso è rigidamentecircoscritto alla cerchia di soggetti descritti dall’art. 10 dellostesso decreto, e cioè alle parti del rapporto tributario, essendone quindiescluse le liti tra privati, tranne quelle tra sostituto e sostituito d’imposta.La validità di tali considerazioni non sarebbe venuta meno per effettodella modifica apportata dall’art. 12 della l. n. 448 del 2001, essendosempre immutati il limite interno, e cioè la necessaria presenzadell’amministrazione beneficiaria della pretesa <strong>tributaria</strong> e il caratterenecessariamente impugnatorio del processo.Nella specie difetta del tutto un atto autoritativo impugnabile, inquanto le controversie sui diritti de quibus conseguono all’emissionedi fatture, che non possono in alcun modo considerarsi come atti impugnabilidinanzi alle Commissioni tributarie.3. Il controricorso dell’A. s.p.a.3.1. – In via pregiudiziale si deduce l’inammissibilità del ricorsoper regolamento, avendo l’ordinanza delle sezioni unite sul precedenteregolamento proposto dalla S. s.p.a., con la quale è stata ritenuta lanatura di tassa dei diritti in contestazione e dichiarata la giurisdizionedel giudice ordinario, un’efficacia di giudicato sulla giurisdizione anchein relazione ai diritti fatti valere dalla S. s.p.a. all’atto della costituzione.Si invoca, in proposito, la giurisprudenza delle sezioni unite,secondo la quale la pronuncia sulla giurisdizione adottata dal giudicedi legittimità rende non più contestabile la giurisdizione tra le stesseparti anche in relazione a diversi diritti, purché nascenti dallo stessorapporto controverso.Nella specie, le domande cumulate nella presente causa avrebberotutte il medesimo oggetto sostanziale, inserendosi tutte in un unicorapporto fondamentale di durata, dal quale scaturiscono pro rata temporisle singole obbligazioni tributarie, ossia la riscossione dei dirittidi imbarco asseritamente dovuti dal vettore al gestore aeroportuale;pertanto, una volta affermata la giurisdizione, l’efficacia esterna di talepronuncia si estende a tutte le controversie che in seguito possono sorgeretra le stesse parti, senza che rilevi la sopravvenienza di una normache modifichi il criterio di riparto della giurisdizione (sentenza 27novembre 2000, n. 1210, nel caso di specie, quindi, tutte le controversietra S. s.p.a. ed A. s.p.a. in materia dei diritti in contestazione, se

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