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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE SECONDA 1092. Le ragioni della ricorrente a sostegno della giurisdizione delgiudice ordinarioLa S. s.p.a. ripropone la tesi secondo cui i diritti in contestazionecostituirebbero corrispettivi, di natura contrattuale, delle prestazioni diservizi aeroportuali, allorché essi sono, come nella specie, devoluti allasocietà concessionaria, e non all’autorità amministrativa.Premette che il concetto di tributo, secondo la giurisprudenza costituzionale,è legato a due elementi essenziali:a) l’elemento strutturale della coattività;b) l’elemento funzionale del concorso alle spese pubbliche, ossiala destinazione del gettito al fine di integrare la finanza pubblica.La semplice determinazione unilaterale da parte dell’amministrazionedella prestazione dovuta dal cittadino per ottenere un servizioessenziale non sarebbe sufficiente per integrare la fattispecie <strong>tributaria</strong>.In altri termini, non tutte le prestazioni patrimoniali imposte di cui all’art.23 della Costituzione, sarebbero tributi. La giurisprudenza costituzionalevi comprende, infatti, prestazioni di servizi di particolare rilevanzariservate alla mano pubblica, dove la libertà si riduce allascelta tra rinunziare ad un servizio essenziale e l’accettazione di condizioniunilateralmente ed autoritativamente imposte. Orbene, tali prestazionicostituiscono pur sempre esecuzione di obblighi contrattuali,non riconducibili al concetto di tributo.Riguardo all’elemento funzionale, la distinzione tra tassa e corrispettivodi un pubblico servizio è assai ardua, soprattutto quando ilservizio è gestito da un privato, quale il concessionario di un serviziopubblico. In proposito è stata evidenziata l’anomalia di un tributo chefinanziasse direttamente spese private, potendo risultare coerente conla definizione di tributo solo l’ipotesi in cui il privato riscuota il proventoe deve riversarlo all’ente pubblico, o quella in cui sia posto unvincolo di legge per la destinazione del gettito a spese oggettivamentepubbliche.Applicando tali principi ai diritti aeroportuali, l’essere gli stessiautoritativamente fissati e dovuti dal vettore aereo a fronte di un servizionon surrogabile gestito dal concessionario non sono elementi diper sé sufficienti a qualificare tali prestazioni come tributi, e come tassein particolare. I diritti aeroportuali, poi, non concorrono alla spesapubblica in quanto devoluti in toto al soggetto gestore (art. 6 della l.n. 324 del 1976). Pertanto, essi sono da qualificarsi come corrispettivo,o al più come prestazione imposta, in forza di un rapporto aventecarattere contrattuale e privatistico, nel quale la messa a disposizionedella struttura aeroportuale ha un collegamento funzionale, tipico deicontratti a prestazioni corrispettive, con l’obbligo di pagamento del diritto.Tale natura è stata riconosciuta dalla Agenzia delle entrate con larisoluzione n. 164/E del 31 luglio 2003, la quale perviene alla conclusioneche il servizio in questione è da inquadrare nelle operazioni imponibiliiva ex art. 1 del d.p.r. n. 633 del 1972, il quale considera im-

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