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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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108 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAdling, consistenti in tutte quelle attività esercitate all’interno dell’aeroporto,come l’assegnazione di parcheggi, l’assistenza ai passeggeri, ilcarico, scarico e custodia di bagagli e merci, di natura prettamente privatistica,il cui corrispettivo è di diritto privato.La natura di prestazione patrimoniale imposta emerge anche dallemodalità di riscossione. L’art. 6, ultimo comma, della l. n. 324 del1976 prescrive che il diritto per l’imbarco dei passeggeri, al pari dellatassa erariale sulle merci, continuano ad essere devoluti agli enti o allesocietà di gestione e che sono di monopolistica competenza di tali enti,anche se privatizzati, come in precedenza erano di competenza statale.Il 1 o comma dell’art. 7 prevede, inoltre, modalità di accertamento,riscossione con espressioni tipiche della terminologia fiscale.Le modalità di determinazione dell’importo dei diritti avviene in modotale da escludere che si tratti di meri corrispettivi di un servizio reso.In definitiva, secondo l’A. s.p.a., si tratterebbe di una vera e propriatassa, essendo proprio connaturale a tale prestazione l’erogazionedi un servizio.La S. s.p.a. proponeva, quindi, ricorso per regolamento di giurisdizione,a seguito del quale le sezioni unite, con ordinanza 20 maggio2003, n. 7944, dichiaravano la giurisdizione del giudice ordinario, statuendo,in particolare, che le prestazioni de quibus avevano natura <strong>tributaria</strong>,e che il rapporto cui afferivano intercorreva tra soggetti privati,per cui non poteva considerarsi attinente ad un pubblico servizio,per cui le controversie ad esso relative non erano devolute alla giurisdizioneesclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 7 dellal. n. 205 del 2000.Né poteva ritenersi l’esistenza della giurisdizione <strong>tributaria</strong>, inquanto la tassa in questione non era compresa tra i tributi devoluti atale giurisdizione dall’art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; inoltre,essendo la controversia già pendente al 31 dicembre 2001, non eraapplicabile l’art. 12 della l. n. 448 del 2001, il quale attribuisce alleCommissioni tributarie le controversie relative a tributi di qualunquegenere o specie.Il giudizio veniva, quindi, riassunto ex art. 303 del codice di proceduracivile su istanza dell’opponente A. s.p.a. In tale sede la S. S.pa.estendeva la propria domanda ai diritti dovuti successivamente a quellioggetto della procedura monitoria.Con ordinanza del... il giudice istruttore osservava che tale nuovadomanda, proposta dalla S. s.p.a. all’atto della propria costituzione ingiudizio (e cioè il 20 marzo 2002), quando era già entrato in vigore ilricordato art. 12 della l. n. 448 del 2001. Pertanto, per i diritti oggettodi tale domanda, la giurisdizione doveva ritenersi attribuita alle Commissionitributarie, in forza del disposto dell’art. 5 del codice di proceduracivile. Conseguentemente il giudice istruttore revocava l’ordinanzadi ingiunzione emessa il 19 aprile 2004 ex art. 186-ter del codice diprocedura civile.La S. s.p.a. proponeva, quindi, un nuovo ricorso per regolamentodi giurisdizione, al quale resisteva l’A. s.p.a. con controricorso.

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