11.07.2015 Views

Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Giurisdizione in tema di diritti di imbarco passeggeri (*)I diritti per l’imbarco dei passeggeri di cui alla l. n. 324 del 1976hanno natura sostanzialmente <strong>tributaria</strong> perché sono obbligatoriamentecorrisposti dagli utenti del servizio aeroportuale allo scopo di consentireai gestori di svolgere le attività loro affidate. Di conseguenza,le relative controversie appartengono alla giurisdizione <strong>tributaria</strong>, inforza dell’art. 12 della l. n. 448 del 2001, senza che assuma rilievo insenso contrario il fatto che i diritti in questione siano devoluti alla societàconcessionaria della gestione dell’aeroporto (che svolge attivitàd’impresa), che su di essi l’amministrazione pretenda la corresponsionedell’iva, che l’accertamento e la riscossione di tali diritti avvengaattraverso atti non riconducibili alla tipologia di cui all’art. 19 deld.lgs. n. 546 del 1992 (e quindi si pongano problemi di adeguamentodella tutela).Cass., sez. un. (pres. Olla, rel. Altieri), ord. 17 ottobre 2006, n. 22245,S. s.p.a. c. Finanze.(Omissis). – Svolgimento del processo. – 1. L’A. s.p.a., con citazionenotificata il 26 ottobre 2001, proponeva opposizione dinanzi alTribunale di Milano avverso il decreto, emesso dal giudice unico dellostesso Tribunale, col quale veniva ingiunto il pagamento della sommadi lire 42.862.856.468 a favore della S. s.p.a. per diritti per l’imbarcopasseggeri internazionali, previsti dall’art. 5 della l. 5 maggio 1976, n.324 e successivamente estesi al traffico aereo nazionale dalla l. 2 ottobre1991, n. 316, in relazione ai passeggeri in transito sugli aeroportigestiti in concessione dalla S. s.p.a. L’opposizione, fra l’altro, era fondatasul difetto di giudizio del giudice ordinario.Secondo l’A. s.p.a. la controversia era afferente un pubblico servizioe quindi, secondo l’art. 33, lett. e), del d.lgs. 31 marzo 1998, n.80, così come modificato dall’art. 7 della l. 21 luglio 2000, n. 205, erada ritenersi devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.I diritti in contestazione, denominati diritti pax, secondo la già citatal. n. 324 del 1976, erano dovuti sia per l’approdo, partenza, sostao ricovero degli aeromobili, sia per l’imbarco dei passeggeri. Si trattavadi prestazioni patrimoniali imposte, nell’esercizio di una potestàpubblicistica, riconducibili alla categoria prevista dall’art. 23 della Costituzione.La natura pubblicistica delle prestazioni in contestazioneera desumibile anche dalla loro funzione, che è quella di fornire ai gestoriaeroportuali i mezzi necessari ai concessionari per svolgere le attivitàa loro affidate nel pubblico interesse. Ciò risultava anche dallaconvenzione tra la S. s.p.a. e l’Ente nazionale per l’aviazione civile(Enac), il cui art. 8 prevede che i diritti in questione costituiscono proventidella società concessionaria.Gli stessi diritti erano da distinguersi da quelli cosiddetti di han-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!