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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE SECONDA 105Richiamandosi quanto in precedenza osservato, nel periodo in cui l’impostaunica è stata determinata sulla quota di prelievo, il relativo importo indirettamentecresceva con l’aumentare della difficoltà della scommessa inrapporto all’atteggiamento degli scommettitori, come si legge nel citatopreambolo del d.m. 15 febbraio 1999 e si desume dalla stessa percentuale dideterminazione delle quote di prelievo, indicate dall’art. 2 dello stesso decretoministeriale (68). Come già tratteggiato, essendo evidente che, a parità disomme giocate, con il crescere della difficoltà della scommessa e la diminuzionedelle probabilità di vincita, la quota di prelievo, e con essa il marginedi guadagno del Coni e dei suoi concessionari, sia maggiore, se ne deve inferireche esiste una precisa correlazione tra l’imposta e la manifestazione diricchezza.Nelle scommesse al totalizzatore, il compenso per il concessionario(chiamato «aggio» nell’art. 2 d.lgs. n. 496 del 1948, e «corrispettivo» nell’art.6 d.dir. 7 aprile 1999) è calcolato mediante una percentuale della quota lordadi prelievo, e incide su di esso, con importo variabile a seconda dell’ammontaredell’incasso lordo delle scommesse: non manca dunque l’aggancio allamanifestazione di ricchezza, riguardo alla base di calcolo, costituita dallaquota di prelievo, che aumenta in proporzione alla difficoltà della scommessa,parallelamente all’imposta, che è pure calcolata mediante un’aliquota sullastessa quota di prelievo.Nelle scommesse a quota fissa, non va perso di vista il carattere aleatoriodell’attività cui si riferisce l’imposizione fiscale: rientra nel rischio dellaparticolare impresa la possibilità di vincita da parte dello scommettitore,elaconseguente probabilità che l’imposta debba essere corrisposta (69) pur in assenzadi guadagno.Che il gestore sia sottoposto al rischio di dover pagare l’imposta anchenell’ipotesi in cui la vincita dello scommettitore non abbia lasciato margini diguadagno, sarà, in tal caso, la conseguenza di una, forse poco avveduta, previsionedel concessionario, che abbia concordato una vincita eccessiva.avv. LAURA MARZANO2258; Corte cost., 21 maggio 2001, n. 156 in Riv. dir. trib., 2003, II, 3, con nota di Cociani.(68) Dal 1 o gennaio 2005 lo stesso sistema è adottato direttamente con l’applicazionedi aliquote d’imposta variabili su ogni scommessa a seconda delle sue difficoltà.(69) Come pure la quota per il Coni: si veda l’art. 16 d.dir. 7 aprile 1999 cit., il qualeal 2 o comma, primo cpv., prevede che, con le stesse modalità e nei medesimi termini fissatiper le scommesse al totalizzatore, il concessionario debba versare gli importi della quotadi prelievo sulle scommesse a quota fissa stabilita a favore del CONI.

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