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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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104 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAscuna scommessa, nelle scommesse a quota fissa, il gestore, che deve riconoscereallo scommettitore vincente quanto versato dallo stesso, aumentato dellaquota concordata, potrebbe andare in perdita, in quanto l’importo delle entrateper le scommesse può essere inferiore all’importo delle vincite riconosciute.Nel settore delle case da gioco, si stabilisce che l’imposta (art. 3, d.p.r. n.640 del 1972) è applicata ad una base imponibile costituita giornalmente dalladifferenza attiva tra le somme introitate per i giochi e quelle pagate ai giocatori,quindi con esclusivo riferimento ad una effettiva manifestazione di ricchezzadel soggetto passivo.Dalla narrativa della sentenza in commento si ricava che del d.p.r. n.640 del 1972 fa menzione anche l’ordinanza di rimessione, osservando che ladeterminazione della base imponibile è in esso diversa dal sistema adottatodalla normativa impugnata, e cita la disciplina vigente secondo cui per le caseda gioco la base imponibile è costituita giornalmente dalla differenza attivatra le somme introitate per i giochi e quelle pagate ai giocatori. Si osserva sulpunto che la Commissione <strong>tributaria</strong> rimettente sembra dimenticare, tuttavia,che tale disposizione (65) era preceduta, nella versione originaria, da un settimocomma che testualmente recitava «Per le scommesse la base imponibile ècostituita dall’importo pagato dallo scommettitore per ogni scommessa»: formulazioneche compare testualmente nell’art. 2, 2 o comma, d.lgs. n. 504 del1998 che, quindi è tutt’altro che innovativo, mentre non compare più nellaversione recente dell’art. 3, d.p.r. n. 640 del 1972, che non regola più la materiadelle scommesse, ora disciplinata dal d.lgs. n. 504 del 1998.L’art. 4, 1 o comma, lett. b) introduce solo una modalità di calcolo rapportataall’ammontare delle somme giocate, che rappresenta la base imponibileper le scommesse. Ancora una volta, definendo base imponibile l’importopagato per ogni scommessa, il principio trova il suo referente legislativo nelcarattere sostitutivo della tassazione unica rispetto alla previgente imposta suglispettacoli, parimenti gravante sull’importo pagato dallo scommettitore perogni scommessa (66).Sicché il meccanismo, in sostanza, se per un verso non si allontanadal principio della correlazione tra imposta e introiti per le scommesse, suiquali è calcolato il compenso per il concessionario così rispettando il necessarioaggancio alla capacità contributiva, per altro verso appare in gradodi assicurare, attraverso l’individuazione della quota di prelievo – che altronon è che una figura intermedia tra l’ammontare della scommessa, quindila base imponibile, e l’imposta che su di essa si calcola applicandole unadeterminata aliquota – anche le risorse necessarie al finanziamento delle attivitàsportive.Va rammentato che l’ampia discrezionalità riservata al legislatore in relazionealle varie finalità cui, di volta in volta, si ispira l’attività di imposizionefiscale, gli consente, sia pure con il limite della non arbitrarietà, di determinare«i singoli fatti espressivi della capacità contributiva», che, quale idoneitàdel soggetto all’obbligazione di imposta, può essere desunta da qualsiasiindice rivelatore di ricchezza (67).(65) Il richiamo è al 4 o comma dell’art. 3 nella versione vigente, che riproduce l’8 ocomma della formulazione originaria della norma.(66) Così nel citato art. 3, 6 o comma, d.p.r. n. 640 del 1972.(67) Sulla necessaria ragionevolezza degli indici rivelatori di ricchezza ai fini dell’imposizione,significative: Corte cost., 21 maggio 2001, n. 155, in Foro it., 2002, I,

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