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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE SECONDA 103l. n. 662 del 1996), materia da sempre caratterizzata da regole proprie, in partedifferenti da quelle relative ad altri giochi (61); riguardo all’imposta unicasulle scommesse diverse dai cavalli, va ribadito che il riordino della materiadi cui alla l. n. 1379 del 1951 è da inquadrare in un generale riordino dellamateria dei giochi, nella quale rientra anche il d.lgs. n. 549 del 1995 il cuiart. 3, 229 o comma, prevede espressamente la concedibilità del servizioscommesse, già ammessa, come innanzi rilevato, dal combinato disposto dell’art.5 l. n. 1379 del 1951 e dall’art. 6 d.lgs. n. 496 del 1948.Va anche evidenziato che, in punto di scommesse sui cavalli, le Commissionitributarie (62) assumono che la l. n. 662 del 1996 individua in modosufficientemente preciso i principî e i criteri ai quali si sarebbe dovuta attenerela normativa secondaria ai fini del riordino della materia, e che la concedibilitàdella gestione è un dato del sistema.Ma anche a voler applicare l’atteggiamento restrittivo della giurisprudenzacostituzionale in tema di riordino legislativo all’ipotesi di delega della funzionelegislativa in senso stretto (63) si deve considerare che il riordino nonpuò non comportare il coordinamento con norme reperibili anche in altri testinormativi in materia (64): il che, come sopra considerato, è stato fatto con ild.lgs. n. 504 del 1998, in particolare con l’art. 3, a proposito dei soggetti passividell’imposta.7. – L’imposta unica sulle scommesse e la capacità contributivaLa riscontrata inammissibilità dell’ultima questione proposta (che per ammissionestessa del giudice rimettente era estranea all’oggetto del contendere),non esime da alcune considerazioni riguardo alla censura per cui l’ammontaredell’imposta, nella nuova disciplina, sarebbe finalizzata a provvedere il Coni dellerisorse necessarie ai propri fini istituzionali, e quindi non terrebbe conto dellacapacità contributiva dei soggetti passivi. Va osservato che la base imponibileper le scommesse è costituita dalla somma giocata per ciascuna scommessa(art. 2, 2 o comma, d.lgs. n. 504 del 1998): è vero che l’art. 4, 1 o comma, lett.b), prevede un’aliquota da applicare alla quota di prelievo, ma quest’ultima, comepiù volte rilevato, altro non è che una percentuale delle somme giocate.Mentre l’art. 2, d.lgs. n. 504 del 1998 stabilisce che la base imponibileper le scommesse è costituita dall’ammontare della somma giocata per cia-(61) Giova puntualizzare che la l. n. 662 del 1996 conteneva un delega alla delegificazione;il ché comporta che i principi atti a guidare la delegificazione debbano essere piùstringenti di quelli che, pur su delega, condizionano comunque l’esercizio di un potere legislativoda parte del Governo, come nel caso della l. n. 288 del 1998 nei confronti del d.lgs.n. 504 del 1998.(62) Si veda la giurisprudenza richiamata alla nota 34, secondo cui il principio dellariserva di legge, sancito dall’art. 23 Cost. per le prestazioni patrimoniali imposte, deve essereinteso nel senso che esso è osservato quando la legge o altro atto avente forza di leggeprovvede a disciplinare direttamente, anche soltanto fornendo i criteri direttivi di base, glielementi essenziali della fattispecie impositiva, dunque il presupposto del tributo, i soggettipassivi e i parametri di determinazione dell’ammontare stesso.(63) Ci si riferisce alle citate pronunce Corte cost., 29 gennaio 2005, n. 66, Cortecost., 22 luglio 2005, n. 303 e Corte cost., 30 settembre 2005, n. 359.(64) Esigenza cui fa cenno la sentenza Corte cost., 21 ottobre 1998, n. 354, in Foroit., 1999, I, 419; in dottrina vedi De Mita, in Interesse fiscale..., cit., 173.

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