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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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102 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAche il legislatore delegato, nell’indispensabile opera di riordino del settore,non poteva ignorare (58).L’organizzazione e l’esercizio delle scommesse e, in generale, di tutti igiochi e concorsi pronostici, che compete ora all’amministrazione autonomadei monopoli di Stato (59) prevede dunque come sistema ordinario lo strumentodella concessione.Nella sentenza in commento la Corte richiama i due suoi precedenti arrestiin tema di soggetti passivi dell’imposta sulle scommesse nel settore dellecorse dei cavalli, arresti che il giudice a quo suggestivamente invocava al finedi sottolineare la novità della previsione dei concessionari delle scommesse,quali soggetti d’imposta.In quelle pronunce la Corte costituzionale (60) sancì che l’assenza dispecifiche direttive in ordine ai soggetti passivi dell’imposta lascia immutatala disciplina concernente gli elementi strutturali del tributo, e tra questi i soggettipassivi, perché la delega, ove volta al riordino della materia, deve essereintesa in senso minimale.In dette pronunce, in realtà, la Corte non si era spinta nel merito dellequestioni proposte, mentre nella pronuncia in commento, molto più esplicitamentechiarisce, nella ricostruzione storica del tributo, che la tassazione neiconfronti dei gestori delle scommesse era già contemplata nel sistema.Rispetto ai precedenti, peraltro, si profilavano alcuni aspetti, che comunquesconsigliavano la diretta applicazione dei precedenti decisa alla vicendaindotta dall’ordinanza della Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia: laquestione di legittimità costituzionale esaminata nelle pronunce del 2005, riguardavala legge delegante (il decreto delegato – d.p.r. n. 169 del 1998 – èinfatti normazione secondaria), la presente questione invece, relativamente aisoggetti passivi, censurava il d.lgs. n. 504 del 1998 nel suo complesso e cioèla legislazione delegata. E ancora: le sentenze del 2005 concernevano il riordinodi giochi e scommesse relativi alle corse dei cavalli (art. 3, 78 o comma,citato decreto direttoriale 7 aprile 1999, approva lo schema-tipo di convenzione accessivaalla concessione.(58) È sottinteso che, stante il tenore della delega, il riordino non poteva essere limitatoad una sola legge, ma ha dovuto tener conto della stratificazione normativa creatasi neltempo sull’argomentato «imposta unica».(59) Ai sensi dell’art. 1 del d.p.r. 24 gennaio 2002, n. 33, avente ad oggetto «Regolamentoconcernente l’affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all’Amministrazioneautonoma dei monopoli di Stato, a norma dell’articolo 12, 1 o comma,della l. n. 383 del 2001», Le funzioni statali in materia di giochi di abilità, concorsi pronosticie scommesse, ivi comprese quelle inerenti alla gestione delle relative entrate, attribuiteall’Agenzia delle entrate, sono esercitate dal Ministero dell’economia e delle finanze –Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Inoltre l’art. 4 del d.l. 8 luglio 2002, n.138, convertito in l. n. 178 del 2002, prevede che 1. Al fine di assicurare la gestione unitariaprevista dall’articolo 12 della l. 18 ottobre 2001, n. 383, nonché di eliminare sovrapposizionidi competenze, di razionalizzare i sistemi informatici esistenti e di ottimizzare ilgettito erariale, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato svolge tutte le funzioniin materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici. Peri giochi, le scommesse ed i concorsi pronostici connessi con manifestazioni sportive, fermarestando la riserva del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) prevista dall’articolo6 del d.lgs. 14 aprile 1948, n. 496, le predette funzioni sono attribuite all’Amministrazioneautonoma dei monopoli di Stato in concessione...omissis».(60) Il riferimento è alla sentenza Corte cost., 22 luglio 2005, n. 303, cit., seguitadall’ordinanza 30 settembre 2005, n. 359, cit.

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