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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE SECONDA 101secondo una non recente pronuncia della Corte costituzionale (53), il soggettopassivo può essere implicito nella stessa individuazione del presupposto d’imposta:parallelamente, se la gestione del gioco viene per legge attribuita a soggettidiversi dal Coni e dall’Unire, saranno i concessionari a doverla pagare.La legge fondamentale, dunque, quella da riordinare, prevede già, fra ipossibili soggetti dell’imposta, i gestori della stessa, diversi da Coni, Unire eMinistero, il cui compenso verrà fissato tramite convenzione.La giurisprudenza del giudice delle leggi è ferma nel ritenere che la necessitàdella indicazione di principi e di criteri direttivi idonei a circoscriverele diverse scelte discrezionali dell’esecutivo, riguarda i casi in cui la revisioneed il riordino comportino l’introduzione di norme aventi contenuto innovativorispetto alla disciplina previgente, mentre tale specifica indicazione può anchemancare allorché le nuove disposizioni abbiano carattere di sostanziale confermadelle precedenti (54); tale principio di per sé smentisce la censura delgiudice rimettente, dal momento che l’esperibilità del servizio scommesse amezzo concessionari può esser considerato un punto fermo del sistema giànella legge da riordinare.È anche da osservare che l’art. 1, 2 o comma, l. n. 288 del 1998, inquadral’operazione legislativa di riordino dell’imposta unica, «nell’esercizio delladelega di cui al 1 o comma». Detta delega, testualmente, riguarda la materiadell’imposizione «su spettacoli, sport, giochi e intrattenimenti», nella qualerientra, in particolare, l’imposta unica prevista dalla l. n. 1379 del 1951: ciòsignifica che la delega non può essere atomisticamente concepita in funzionedel riordino dell’imposta contemplata dalla l. n. 1379 del 1951, ma di tutta lamateria fiscale in tema di giochi, spettacoli e intrattenimenti. Tanto più che lescommesse allora non erano previste: e infatti, la stessa legge delega, all’art.1, 2 o comma, lett. b), ne dispone la tassazione con il sistema dell’impostaunica.In tale ottica va considerato che il 1 o comma, lett. a) edil3 o commaprevedono, tra l’altro, la parziale abolizione dell’imposta sugli spettacoli dicui al d.p.r. n. 640 del 1972, che, all’art. 2, contemplava già i gestori comesoggetti passivi (55) essendo oggetto dello stesso d.p.r., come in precedenzarilevato, anche l’imposta sulle scommesse (56).Successivamente, anche il già richiamato art. 3, 229 o comma, del d.lgs.n. 549 del 1995 nel frattempo entrato in vigore, prevede, ammesso che ce nefosse bisogno, la concedibilità del servizio scommesse (57): previsione questaai gestori e le altre modalità della gestione saranno stabilite in speciali convenzioni, da stipularsisecondo le norme del regolamento previsto dall’art. 5».(53) Corte cost., 29 marzo 1972, n. 56, in www.giurcost.org.(54) In tal senso espressamente Corte cost., 29 gennaio 2005, n. 66, in Foro it.,2005, I, 1307.(55) Recita testualmente l’art. 2 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 640: Sono soggettid’imposta gli esercenti, gli impresari e coloro che comunque organizzano, anche senza licenzadi pubblica sicurezza, gli spettacoli e le altre attività di cui alla tariffa annessa alpresente decreto, nonché coloro che esercitano case da gioco o accettano scommesse inoccasione di qualsiasi gara o competizione. Quando l’esercizio di scommesse e di case dagioco è riservato per legge ad un ente pubblico, questi è soggetto d’imposta anche se delegaad altri l’esercizio delle scommesse e di case da gioco.(56) Cfr. quanto riportato alla nota n. 5.(57) Consequenzialmente, l’art. 16 d.m. n. 174 del 1998, regola gli adempimenti deigestori, riguardo al versamento dell’aliquota del 5%, prevista dal d.lgs. n. 549 del 1995 e il

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