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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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100 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAIn sintesi, la sicura individuabilità del presupposto dell’imposta e deisoggetti, unitamente alla determinabilità della base imponibile e delle aliquotesulle chiare indicazioni legislative circa le finalità della quota di prelievo, haindotto la Corte a considerare ragionevolmente limitata la discrezionalità dell’amministrazionenella necessaria integrazione tecnica degli elementi dell’imposta,così scongiurando la violazione dell’art. 23 Cost.5. – L’indeterminatezza della legge delegaLa censura mossa dalla Commissione <strong>tributaria</strong> rimettente è che la delegalegislativa, contenuta nell’art. 1, 2 o comma, l. n. 288 del 1998, che non riguardaun atto di normazione secondaria – non si tratta di delegificazione,bensì di delega all’emanazione di decreti legislativi, come dice testualmente il1 o comma – sarebbe indeterminata: nel delegare la revisione dell’imposta unica,la legge non avrebbe fissato criteri direttivi.Sul punto la Corte ha sottolineato come la norma ponga varie proposizionidiversificate, che dovranno ispirare l’attività del legislatore delegato: etra queste, come già evidenziato, il mantenimento complessivo del gettito(art. 1, 1 o comma, lett. o) e la possibilità di stabilire un’aliquota percentualedifferenziata, commisurata all’entità del prelievo riferito alle scommesse (art.1, 2 o comma, lett. d). Tali criteri direttivi sembrano sufficienti a indirizzare illegislatore delegato, che ragionevolmente ha stabilito l’applicazione dell’aliquotasulla «quota di prelievo» del Coni: l’indeterminatezza della quota diprelievo, ove in astratto predicabile, è ascrivibile alla disciplina di cui all’art.3, 231 o comma, l. n. 549 del 1995, non alla legge delega per il riordino dell’imposta,che la assume come un dato.6. – L’eccesso di delegaIl decreto legislativo, a parere del giudice rimettente, avrebbe eccedutodalla delega, non limitandosi al riordino dell’imposta prevista dalla legge del1951, ma creando, stante la diversità dei soggetti passivi, una nuova imposta.A tal proposito va tenuto conto che la legge delega n. 288 del 1998, all’art.1, 2 o comma, oggetto della questione di legittimità costituzionale sollevata,prevede il riordino dell’imposta unica di cui alla l. n. 1379 del 1951: inbase alla stessa legge i soggetti d’imposta erano gli enti indicati nell’art. 6d.lgs. 14 aprile 1948, n. 496 avente ad oggetto la disciplina generale delle attivitàdi gioco. Tale norma però, pur riservando al Coni e all’Unire l’organizzazionedei giochi e dei pronostici, prevede, riguardo alle attività che i suddettienti «non intendano svolgere», che sia il Ministero delle finanze ad esercitarle,direttamente o «o per mezzo di persone fisiche o giuridiche, che dianoadeguata garanzia di idoneità»: in tal caso l’aggio e le modalità di gestionesono stabilite tramite convenzioni (52).Sarà interessante ricordare, proprio a proposito di soggetti d’imposta, che,(52) Testualmente l’art. 2 del d.lgs. n. 496 del 1948. «L’organizzazione e l’eserciziodelle attività di cui al precedente articolo sono affidate al Ministero delle finanze il qualepuò effettuarne la gestione o direttamente, o per mezzo di persone fisiche o giuridiche, chediano adeguata garanzia di idoneità. In questo secondo caso, la misura dell’aggio spettante

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