11.07.2015 Views

Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

98 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIALe finalità del prelievo sembrano indirizzare a sufficienza, per quantocompete alla legge, la normazione secondaria in ordine al proporzionamento,all’interno del gettito delle scommesse, di quanto necessario alla diffusionedell’attività sportiva, essendo impensabile che la legge si spinga a stabilirealiquote differenziate sul presupposto di una conoscenza capillare del territorioe della popolazione, della capacità di scelte tecniche di incidere sul fabbisognodelle infrastrutture, della diffusione geografica delle stesse e delle iniziativeper incentivare l’attività sportiva.In sostanza, il ricorso alla normazione secondaria diviene una imprescindibilenecessità (46).Sembra dunque riconoscibile, riguardo alla questione di costituzionalitàin commento, la sufficienza della fissazione con legge del criterio direttivocirca il raggiungimento delle finalità istituzionali dell’ente, tanto più che losviluppo del criterio direttivo legale è rimesso al Ministro delle finanze, organoche è terzo rispetto al Coni, soggetto beneficiario del prelievo e che quest’ultimoimpiega il gettito che gli proviene dalla quota di prelievo, d’intesacon gli enti territoriali competenti, in ossequio al citato art. 3, 231 o comma,d.lgs. n. 549 del 1995.Potrebbe semmai discutersi sulla scelta legislativa di commisurare l’impostanon direttamente alla base imponibile, costituita dal gettito delle scommesse,come prima del 1999 e dopo il 2005, ma ad una base mediata, aventele finalità testé descritte. Sul punto si osserva, tuttavia, che la quota di prelievoè una parte del gettito delle scommesse, ovvero una base imponibile qualificata,e l’evoluzione stessa delle misure delle aliquote dell’imposta, dal 5%commisurato all’importo lordo di esse, al 22,20% (all’epoca dell’ordinanza)sulla quota di prelievo, indirizza ad un giudizio di ragionevolezza, nella constatazionedi un aumento dell’aliquota proporzionale al restringimento dellabase imponibile.Soccorre, inoltre, un’altra considerazione: anche nel periodo in cui l’impostaunica è stata determinata sulla quota di prelievo, dal 1999 al 2005 (47),il relativo importo, anche se in maniera indiretta, cresceva con l’aumentaredella difficoltà della scommessa in rapporto all’atteggiamento degli scommettitori(48).Dal 1 o gennaio 2006, lo stesso sistema è adottato, questa volta diretta-(46) Osserva De Mita, L’evoluzione del principio di legalità, inInteresse fiscale etutela del contribuente, Milano, 2000, 173, che una delle cause del proliferare della normazionesecondaria in materia <strong>tributaria</strong>, consiste nell’abuso della delega al Governo a legiferareperché tale delega comprende di solito anche una seconda delega a integrare e modificarela disciplina ottenuta con l’esercizio della delega in base alla concreta esperienza.Per la legittimità del ricorso a fonti secondarie, ove la fissazione delle aliquote richieda conoscenzetecniche specifiche, vedi Fantozzi, La norma <strong>tributaria</strong>, cit., 48).(47) Con il d.l. 30 settembre 2005, n. 203, come detto, torna a calcolarsi sull’importodelle singole scommesse.(48) Lo si desume sia dal preambolo del d.m. 15 febbraio 1999, n. 165400, Rideterminazionedelle quote di prelievo sull’introito lordo delle scommesse sportive a favore delCONI, in cui si dice Ritenuto che la rimodulazione dei prelievi, effettuata tenendo contodella propensione degli scommettitori ai diversi tipi di scommesse, risponde ad un criteriovolto a garantire che l’ammontare dei prelievi stessi a favore del CONI sia determinato inproporzione ed in relazione al crescere delle difficoltà del tipo di scommessa, sia dalla variazionedella percentuale di determinazione delle quote di prelievo, indicate dall’art. 2 dellostesso d.m.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!