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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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96 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIASi osserva sul punto che, nella giurisprudenza costituzionale, in tema diriscontro sulla sufficienza dei criteri atti a contenere la discrezionalità, emergeeffettivamente la necessità di evitare esiti iniqui dall’imposizione (38).Mancherebbe tuttavia un altro requisito per il quale la giurisprudenza ha riconosciutoil rispetto della riserva, ovvero la compartecipazione di più enti alladeterminazione della prestazione patrimoniale, dal momento che, nel caso inrassegna, è esclusivamente il Ministero delle finanze che delibera.In linea generale, la relatività della riserva ha determinato dichiarazionidi incostituzionalità in casi in cui l’imposizione si risolveva in risultati palesementevessatori. Non sembra però formalmente enucleabile un principio dinecessario contemperamento tra esigenze dell’erario, o del beneficiario dell’imposizionepatrimoniale, con le esigenze dell’onerato: tale profilo sfuggeal parametro di cui all’art. 23 Cost., rientrando semmai nella verifica dellacapacità contributiva, di cui all’art. 53 Cost., e va collocato nell’area delprincipio di legalità, per cui ogni ingerenza nella sfera giuridica privata, conlimitazione della proprietà e della libertà, deve trovare un riscontro nella legge(39).Si è opinato, sia da parte della dottrina (40) che nella giurisprudenza costituzionale(41), che il contenimento della discrezionalità non indefettibilmenterichiede l’intervento di enti diversi alla determinazione quantitativadell’imposta, potendo lo stesso effetto conseguire anche ad altri elementi,(38) Sulla discrezionalità del legislatore nella fissazione dei presupposti d’imposta,cfr. Corte cost., 22 aprile 1997, n. 111, in Riv. dir. trib., 1997, II, 451, con nota di Falsitta,secondo cui «Il fatto che il legislatore individui, di volta in volta, quali indici rivelatori dicapacità contributiva, le varie specie di beni patrimoniali, mobiliari o immobiliari, non è diper sé lesivo del principio di uguaglianza e di capacità contributiva, purché la sua scelta discrezionalenon sconfini nell’arbitrarietà. E non è irrazionale prescindere dai mezzi impiegatiper acquisire o costruire l’immobile, poiché essi afferiscono quali passività, non all’immobilestesso, bensì al patrimonio del suo proprietario. La determinazione del valore degliimmobili mediante l’adozione di moltiplicatori fissi e l’incontrovertibilità della loro misuranon sono che la conseguenza dei dati utilizzati dal legislatore per determinare il valore delbene, ricorrendo al catasto dei fabbricati e alle rendite fissate applicando ai valori di mercatosaggi di interesse sul capitale fondiario determinati in modo speculare ai moltiplicatoristessi. Dato che il prelievo tributario si realizza attraverso la costituzione di un vincolo obbligatorio,alla cui osservanza il soggetto passivo è tenuto con tutto il suo patrimonio e nonsoltanto con il bene colpito, le doglianze circa l’eccessivo carico dell’I.c.i. non risultanosorrette da elementi che inducano a considerarle frutto di arbitrio lesivo della capacità contributiva,o indizio di espropriazione senza indennizzo. La riserva di legge va intesa in sensorelativo come obbligo per il legislatore di determinare preventivamente e sufficientementecriteri direttivi di base e linee generali di disciplina, senza alcuna proiezione sugli atti dicompetenza dell’ente locale, e quindi sulle competenze dei suoi organi. Né sussiste eccessodi delega, poiché all’ente locale non è data la possibilità di istituire o di dettare l’ordinamentodell’imposta, ma solo di determinarne l’aliquota entro limiti predeterminati»; Cortecost., 4 maggio 1995, n. 143, in Riv. dir. trib., 1995, II, 470, con nota di Falsitta; Cortecost., 23 maggio 1985, n. 159, in Boll. trib., 1985, 1091; Corte cost., 31 dicembre 1982, n.257, in Foro it., 1983, I, 849.(39) Interessanti contributi dottrinari sul punto si registrano in Falsitta, Manuale didiritto tributario, Padova, 2005, 131 ss.; Fedele, La riserva di legge, inTrattato di dirittotributario a cura di A. Amatucci, Padova, 1994, I, 1, 137 ss.; Bertolissi, Commentario brevealla costituzione a cura di Crisafulli e Paladin, Padova, 1990, 23 ss.(40) È la tesi di Russo, Manuale di diritto tributario, Milano, 1999, 49.(41) Corte cost., 16 maggio 1994, n. 182, cit.; Corte cost., 5 maggio 1988, n. 507,cit.

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