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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE SECONDA 95butaria (34)), per cui competerebbe al legislatore l’unico obbligo di determinarepreventivamente e sufficientemente criteri direttivi di base e linee generalidi disciplina della discrezionalità amministrativa (35). Si può giungerecosì ad ammettere che, ai fini del rispetto della riserva di legge, sarebbe sufficientela mera finalità di raggiungimento degli obiettivi, anche in assenza diun’espressa indicazione legislativa di criteri, limiti e controlli idonei a determinarel’ambito di discrezionalità dell’amministrazione (36): e non è revocabilein dubbio che le finalità delle quote di prelievo siano, sia pure in modoelastico, delineate dalla disciplina di determinazione della stessa contenutanell’art. 3, 231 o comma, l. 28 dicembre 1995, n. 549 (37).Ma vi è di più perché altri principi, in merito al raggiungimento degliobiettivi, possono cogliersi dalla legge delega: per esempio il mantenimentocomplessivo del gettito (1 o comma, lett. o dell’art. 1 legge delega n. 288 del1998), e la possibilità di stabilire un’aliquota percentuale differenziata, commisurataall’entità del prelievo riferito alle scommesse (2 o comma, lett. d dell’art.1 l. cit.), tutti aspetti che la Corte non ha mancato di sottolineare nellapronuncia in commento.Siffatta ricostruzione era stata, peraltro, contestata nella memoria dellaparte privata che, nel passare in rassegna tali criteri, osservava che una cosasono i criteri per il legislatore delegato, un’altra quelli per delimitare ladiscrezionalitàamministrativa. La tesi prospettata dalla parte privata sostieneche la relatività della riserva di cui all’art. 23 Cost., sarebbe ammissibile solose i principi e i criteri, pur sintetici e generali, valessero a compensare la discrezionalitàdell’amministrazione finanziaria con misure specificamente direttealla tutela del soggetto d’imposta; al contrario, nella specie, i criteri chehanno animato la determinazione della quota di prelievo (e così indirettamenteanche dell’imposta sulle scommesse) sarebbero formulati ad esclusivo vantaggiodell’erario e del Coni, con una valutazione cui il soggetto e la sua capacitàcontributiva sono assolutamente estranei.e delle relative aliquote, una volta che la legge abbia prefissato in proposito criteri e limiti».(33) Sulla legittimità di determinazione quantitativa del tributo da parte di fonte secondaria,ove la legge stabilisca i principi generali relativi all’imposizione, si segnala Corteconti, sez. I, 19 settembre 1983.(34) Cfr. Comm. trib. prov. Napoli, 22 luglio 2004, n. 517, in Fisco, 2004, 7681.(35) In tal senso Corte cost., 27 giugno 1959, n. 36; Corte cost., 16 dicembre 1960,n. 70; Corte cost., 11 luglio 1961, n. 48: le citate sentenze possono leggersi in www.cortecostituzionale.it;sui principi che devono essere fissati dalla legge perché sia rispettata la riservarelativa di legge in materia di imposizione, si vedano: Corte cost., 3 maggio 1963, n.55; Corte cost., 21 maggio 1975, n. 112: tutte in www.cortecostituzionale.it.(36) Si consultino, in argomento, Corte cost., 15 marzo 1994, n. 90, in Giur. cost.,1994, 856; Corte cost., 5 maggio 1988, n. 507, in Cons. Stato, 1988, II, 952; sulla insufficienzadel fabbisogno finanziario a costituire limite all’imposizione cfr. Corte cost., 30 gennaio1962, n. 2, in www.cortecostituzionale.it; Corte cost., 16 maggio 1994, n. 182, inGiur. cost., 1994, 1631.(37) Dette finalità sono, secondo la norma richiamata: favorire la diffusione dell’attivitàsportiva, con interventi destinati alle infrastrutture, in modo da facilitare la <strong>pratica</strong> motoriaa tutti i cittadini, potenziare le attività nei settori giovanili, e lo sviluppo dei vivai perle attività agonistiche. Finalità che la stessa Commissione <strong>tributaria</strong> rimettente mostra diavere ben chiare, quando, illustrando la quarta questione, ammette che la disciplina mira adassicurare al Coni le risorse finanziarie, più che a modellarsi sulla capacità contributiva deisoggetti d’imposta.

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