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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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94 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAposta unica sulle scommesse, il che contrasterebbe con il principio della riservadi legge in materia fiscale. Potrebbe non esserlo, però, per le scommesseal totalizzatore, in cui il prelievo è tolto (come l’imposta) dall’ammontaredelle scommesse, indipendentemente dal compenso dovuto al concessionario,che è autonomamente determinato con una percentuale sull’introito dellescommesse, quindi non grava direttamente sul concessionario, anche se rientratra i suoi obblighi provvedere al versamento (30).Per le scommesse a quota fissa va ad assottigliare il margine di guadagnodel gestore, potendo in certi casi anche annullarlo; ma ciò è insito nellaparticolare struttura di questo tipo di gioco.Va rimarcato che la giurisprudenza costituzionale in materia di riserva dilegge ha sempre avuto la tendenza ad ampliare la relatività della riserva (31)(in tal senso anche la giurisprudenza amministrativa (32), contabile (33) e tripubblicae l’uso di esso sia da considerare essenziale ai bisogni della vita, è d’uopo riconoscereche la determinazione autoritaria delle tariffe deve assimilarsi, nella realtà effettuale,ad una vera e propria imposizione di prestazioni patrimoniali. Quando ricorrano entrambigli indicati presupposti, il fatto che l’obbligazione al pagamento del corrispettivo del serviziopresupponga la volontà dell’utente di avvalersi dello stesso non giuoca, sotto il profiloche qui viene in considerazione, un ruolo determinante. Se è vero, infatti, che il cittadino èlibero di stipulare o non stipulare il contratto, è altrettanto vero che questa libertà si riducealla possibilità di scegliere fra la rinunzia al soddisfacimento di un bisogno essenziale el’accettazione di condizioni e di obblighi unilateralmente e autoritariamente prefissati: sitratta, insomma, di una libertà meramente formale, perché la scelta nel primo senso comportail sacrificio di un interesse assai rilevante. Si deve ritenere, perciò, che quando si trattidi un servizio essenziale – e non c’é dubbio che tale sia da considerare, nella odierna società,quello relativo alle comunicazioni telefoniche –, esercitato in regime di monopoliopubblico, la determinazione delle tariffe non possa essere rimessa all’arbitrio dell’autorità,ma debba essere assistita da quelle garanzie che la Costituzione ha voluto assicurare attraversola riserva di legge».(29) Come suggerirebbe in una isolata pronuncia T.a.r. Lazio, sez. II, 10 novembre1984, n. 1592, in Trib. Amm. Reg., 1984, I, 3556, secondo cui «La riserva di legge per leprestazioni personali e patrimoniali contenuta nell’art. 23 Cost. concerne unicamente le imposizionidi prestazioni unilateralmente applicate e non quelle previamente accettate daisoggetti sui quali abbiano a ricadere; pertanto, poiché lo svolgimento di attività nel settoreippico è pienamente libero e nessuno può essere costretto ad operarvi, ne consegue che leprestazioni poste dalle norme regolamentari di settore vengono imposte dolo a chi sia dispostoad accettarle e liberamente aderisce a sottoporvisi».(30) Art. 12 d.m. 2 giugno 1998, n. 174, Regolamento recante norme per l’organizzazionee l’esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa su competizioni sportiveorganizzate dal CONI, da adottare ai sensi dell’art. 3, 230 o comma, della l. n. 549 del1995, e art. 3.9 dello schema di convenzione di cui al d.dir. 7 aprile 1999, contenente approvazionedella convenzione-tipo che accede alle concessioni per l’esercizio delle scommessesportive, in Gazz. uff. 14 aprile 1999, n. 86.(31) Sulla riserva di legge in tema di imposizioni patrimoniali tra le più recenti, significative,in proposito, Corte cost., ord., 24 aprile 2003, n. 140, in Boll. trib., 2003, 1586con nota di Sciarpa; ord. 10 aprile 2003, n. 123, in Giur. cost., 2003, 2; sent. 1 aprile 2003,n. 105, in GT - Riv. giur. trib., 2003, 613 con nota di Ferrario.(32) Sulle condizioni per il rispetto del dettato costituzionale della riserva di leggecfr. Cons. Stato, sez. V, 10 febbraio 2004, n. 485, in D&G - Dir. e giust., 2004, 9, 85 connota di De Giorgi; anche Cons. Stato, sez. V, 30 giugno 1998, n. 971, in Cons. Stato,1998, I, 935 secondo cui «Non contrasta con l’art. 23 Cost., stante il carattere relativo dellariserva di legge ivi contenuta, la previsione della l. prov. Bolzano 3 gennaio 1978, n. 1 cherinvia ad atti regolamentari la determinazione periodica dei costi di costruzione di immobili

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