11.07.2015 Views

Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

PARTE SECONDA 93La questione avrebbe potuto essere liquidata in modo semplicistico: il rispettodella riserva di legge è da valutare a livello di formazione in sé dell’imposta,ovvero dell’applicazione di un’aliquota ad una base che la legge fapropria, non interessando come essa venga formata.In altri termini il legislatore, nella sua discrezionalità, indica la base sucui applicare l’aliquota (il 20,2% all’epoca del giudizio) avvalorando un meccanismoche, sia pure previsto da un atto amministrativo, non viene in considerazionecome tale a proposito dell’imposizione <strong>tributaria</strong>, ma solo come datofattuale.Ciò che conta in questa sede è che l’imposta si forma applicando l’aliquotasu un dato oggettivo, che in altra sede è stato formato in base a determinateesigenze, quelle di provvedere il Coni delle risorse necessarie, e chedunque sotto l’unico profilo che qui conta, quello dell’imposizione fiscale,non viene determinato facendo uso della discrezionalità amministrativa in materiafiscale. Non viene, infatti, denunciata in questa sede (27) la violazionedella riserva di legge nella determinazione della quota di prelievo, ammessoche questa possa esser considerata imposizione patrimoniale agli effetti dell’art.23 Cost.Va aggiunto che la quota di prelievo non è un dato totalmente svincolatodall’importo delle scommesse, nel senso che la sua adozione muti il principiodella base imponibile, ma è una base imponibile qualificata, che viene calcolatasull’importo lordo delle scommesse. In sostanza, se la quota di prelievocresce con il crescere della difficoltà della scommessa, ovvero se la percentualedi raccolta che va a comporla è più alta se le giocate degli scommettitorisono di maggiore difficoltà, anche l’importo dell’imposta, che su di essa ècalcolata, è destinata ad aumentare.In <strong>pratica</strong> il legislatore fiscale calcola la quota di prelievo in misura progressivamentecrescente in funzione dell’aumentare della difficoltà dellescommesse, applicando un’aliquota d’imposta da lui stesso determinata. Bastidire che dal 1 o gennaio 2006, lo stesso sistema è adottato sulla base diespressa previsione legislativa, applicando aliquote d’imposta variabili suogni scommessa a seconda della sua difficoltà; non cioè con aliquota fissa suun importo variabile a sua volta frutto dell’applicazione di aliquote variabilisu una base, ma direttamente su quella base, con aliquote variabili.Scendendo sul piano concreto della censura, se cioè sia effettivamenteun decreto ministeriale a stabilire la base per il calcolo dell’imposta, qualchemargine di perplessità, al cospetto dell’art. 23 Cost., potrebbe sussistere.Si può discutere se la quota di prelievo sia prestazione imposta (comepotrebbe far ritenere la sua connessione ad un rapporto concessorio caratterizzatoda una serie di vincoli, con conseguenze anche penali in caso di violazione(28)) o corrispettivo di un rapporto contrattuale (29): la sua misura èdeterminata da un atto discrezionale della P.A. che entra nel calcolo dell’im-(27) Lo fu invece nell’ordinanza precedente della Commissione Tributaria Provincialedi Pistoia, dichiarata inammissibile dall’ordinanza Corte cost. n. 50 del 2004, cit.(28) Sui requisiti di riconoscibilità delle prestazioni patrimoniali imposte riconducibilialla previsione di cui all’art. 23 Cost. si veda Corte cost., 27 marzo 1969, n. 72, in Gazz.uff. 16 aprile 1969, n. 98, anche in www.giurcost.org, la quale, occupandosi, in particolare,del servizio telefonico all’epoca gestito in regime di monopolio dalla Sip, afferma il principiosecondo cui «il carattere impositorio della prestazione non è escluso per il solo fattoche la richiesta del servizio dipenda dalla volontà del privato: ed invero tutte le volte in cuiun servizio, in considerazione di una sua particolare rilevanza, venga riservato alla mano

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!