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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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92 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAca era quella sugli spettacoli, autonomamente determinata, con applicazionedell’aliquota sull’importo pagato dallo scommettitore (24).I successivi due d.m. 15 febbraio 1999 (25), in ottemperanza al diversosistema che vuole ora l’imposta determinata con percentuale sulla quota diprelievo, stabiliscono che le quote di prelievo sull’introito lordo delle scommesse«ai fini dell’applicazione dell’imposta unica», sono stabilite secondodeterminate aliquote: nel senso che la quota di prelievo calcolata secondo dettealiquote, serve poi a determinare l’imposta unica (26).4. – La determinazione dell’imposta e la riserva di leggeRiguardo alla prima questione posta dall’ordinanza, si trattava di stabilirese, trattandosi, indubbiamente, di imposizione <strong>tributaria</strong>, potesse concludersiche la disciplina è rispettosa della riserva di legge, benché relativa, in temadi imposizioni patrimoniali.La risposta della sentenza in rassegna, pur estremamente sintetica, è dacondividere.L’art. 4 d.lgs. n. 504 del 1998 stabilisce, ai fini della determinazionedell’imposta unica, le aliquote da applicare sulle quote di prelievo. Queste ultimesono determinate dall’art. 3, 231 o comma, l. n. 549 del 1995, e materialmentedal d.m. 15 febbraio 1999, che differenzia le aliquote – e, in ultimaanalisi, l’ammontare dei prelievi – in ragione del crescere della difficoltà dellescommesse (e di conseguenza anche dell’imposta unica, che sui prelievi ècalcolata), tenendo conto della propensione degli scommettitori al ricorso aivari tipi di scommesse.Venendo all’aspetto che attiene alla denuncia d’incostituzionalità, l’ordinanzalamenta che l’imposta finisce per essere determinata, nella base perl’applicazione dell’aliquota, da un atto amministrativo – il decreto ministeriale– che, però, non ha ad oggetto la determinazione dell’imposta, bensì unqualcosa di diverso e cioè la quota di prelievo a favore del Coni.(24) Si rinvia alla nota n. 5.(25) Recanti rispettivamente: 1) Rideterminazione delle quote di prelievo sull’introitolordo delle scommesse ippiche a favore dell’U.N.I.R.E.; 2) Rideterminazione delle quote diprelievo sull’introito lordo delle scommesse ippiche a favore del CONI.(26) In altre parole, tenendo presente la tabella del d.m. 15 febbraio 1999, si possonofare i seguenti esempi. Scommessa al totalizzatore: su un ammontare complessivo dellegiocate di 1.000, prima si calcola la quota di prelievo lorda, ipotizzando una scommessa sudue eventi (punto 1) della tabella, il prelievo lordo è del 10%, ovvero 100; sulla quota diprelievo lorda devono ricavarsi l’imposta, il compenso per il concessionario, ed il resto alConi; sulla base della quota di prelievo lorda si calcola l’imposta unica (che, ad esempio,se calcolata secondo l’aliquota vigente al momento dell’ordinanza, del 20,2%, applicata allaquota di prelievo lorda, ammonterà a 20,2); l’importo dell’imposta (20,2), l’aggio per ilconcessionario (25): (le spese sono a suo carico) sono prelevati sul restante gettito; al Coniva quanto rimane della quota di prelievo: 100-20,2-25=54,8; il restante importo di (1.000-100=900) è il montepremi destinato agli scommettitori. Scommessa a quota fissa: suunammontare complessivo delle giocate di 1.000, l’accordo è che al vincitore competa 500;prima si calcola la quota di prelievo lorda per cui, ipotizzando una scommessa su dueeventi (punto 1) della tabella, il prelievo lordo è del 10%, ovvero 100; la quota destinata alConi è il 38% dell’importo così ottenuto, detratta l’imposta (20,2), ovvero 100-20,2*38%=33,4; se lo scommettitore vince resterà a favore del concessionario 1.000-500-20,2-33,4=446,4.

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