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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE SECONDA 91– per le scommesse, non più sull’ammontare delle stesse, ma sulla quotadi prelievo, che comprende al suo interno l’importo dell’imposta stessa, ilcompenso per il concessionario, le altre spese e la quota destinata al Coni.Il 231 o comma dell’art. 3 l. n. 549 del 1995, emanato in costanza del sistema,sopra delineato, dell’imposta degli spettacoli calcolata direttamentesull’importo delle scommesse, regola la quota di prelievo a favore del Coni,che si calcola sull’introito lordo delle scommesse, una volta detratta l’impostaunica (secondo l’aliquota fissata al 5% applicata anch’essa all’importo lordo)e le varie spese di accettazione, raccolta e gestione.Nel momento in cui, con il d.lgs. n. 504 del 1998, l’imposta è commisuratasulla quota di prelievo, dall’importo delle scommesse si deduce la quotalorda di prelievo, sulla quale si calcola l’imposta, dopodiché detratti l’imposta,le spese ed il compenso del concessionario, la differenza va al Coni.Al contrario, la versione originaria del 231 o comma dell’art. 3 l. n. 549del 1995, determinava la quota di prelievo sull’ammontare lordo delle scommesse,detratta l’imposta sugli spettacoli (oltre che il compenso del concessionarioe gli oneri del concedente): il primo d.m. attuativo, cui la legge rinviaper la concreta determinazione della quota di prelievo, è del 22 giugno1998 (22), quindi anteriore alla legge delega n. 288 del 1998, di agosto1998, che tra i criteri direttivi (art. 1, 1 o comma, lett. a) dispone l’abolizionedell’imposta sugli spettacoli, ed anteriore anche al d.lgs. n. 504 del 1998, didicembre 1998, che, come si è detto, calcola l’imposta sulla quota di prelievo.Il d.m. 22 giugno 1998 stabilisce aliquote diverse di prelievo, a secondase si tratti di scommesse al totalizzatore o a quota fissa: va ricordato, a talproposito (23) che nelle scommesse al totalizzatore, dall’introito complessivosi ricava la quota di prelievo (dalla quale si detrae l’imposta, il compenso delconcessionario, le spese, e la quota Coni), ed il resto (monte-premi) è divisotra gli scommettitori; nelle scommesse a quota fissa, invece, la somma da riscuoterein caso di vincita è previamente concordata tra scommettitore e gestore,ed il prelievo è una base su cui viene calcolata l’imposta.Le aliquote di prelievo previste dal d.m. 22 giugno 1998, per le scommesseal totalizzatore, sono 9, di consistenza crescente con l’aumentare delladifficoltà della scommessa, e per le scommesse a quota fissa è del 30% sulprelievo calcolato con applicazione delle aliquote di cui sopra, applicate all’importodi ciascuna scommessa, al netto dell’imposta, che, dunque, all’epo-(22) D.m. 22 giugno 1998: Determinazione delle quote di prelievo sull’introito lordodelle scommesse sportive a favore del CONI, in Gazz. uff. 24 giugno 1998, n. 145, S.O.(23) La differenza emerge chiaramente nelle definizioni dell’art. 4 d.m. 2 giugno1998, n. 174 di cui si riporta il testo: «Scommesse ammesse. 1. Le scommesse possono essereeffettuate al totalizzatore nazionale o a quota fissa. 2. Le scommesse a totalizzatore sonoquelle il cui ammontare complessivo, detratto l’importo del prelievo stabilito con decretodel Ministro delle finanze, è ripartito tra gli scommettitori vincenti, secondo le specifichemodalità indicate nel presente regolamento. 3. Le scommesse a quota fissa sono quelle perle quali la somma da riscuotere, in caso di vincita, è previamente concordata tra lo scommettitoreed il gestore delle scommesse. 4. L’unità di scommessa e la scommessa minimasono fissate con delibera del CONI. 5. È vietato l’utilizzo del sistema del riferimento allequote del totalizzatore e qualunque forma di scommessa non contemplata nel presente regolamento.6. Nuovi sistemi di scommessa, fra quelli effettuati al totalizzatore e a quota fissa,e nuove modalità di accettazione, anche a mezzo telefonico o telematico, sono stabilite, anche,su proposta del CONI, con decreto del Ministro delle finanze».

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