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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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90 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAIl rimettente aggiunge ulteriori doglianze riguardanti:2) la legge delega n. 288 del 1998 per la revisione della disciplina sull’imposta,per l’indeterminatezza dei criteri per l’attuazione della delega, chesarebbero poi stati fissati in un decreto ministeriale: violazione degli artt. 23e 76 Cost.;3) la disciplina del d.lgs. che, contrariamente allo spirito della legge delegafinalizzato al mero riordino della materia, ha creato un’imposta del tuttonuova, contraddistinta da soggetti passivi diversi (non più il Coni ma i gestoridelle scommesse): violazione dell’art. 76 Cost.;4) la nuova disciplina, per cui l’ammontare dell’imposta è unicamentefinalizzato a provvedere il Coni delle risorse necessarie ai propri fini istituzionali,non tiene conto della capacità contributiva dei soggetti passivi: violazionedell’art. 53 Cost.3. – Il funzionamento dell’imposta in applicazione delle norme oggetto dellaquestioneCome si è detto, inizialmente, per le scommesse, come per i concorsipronostici, l’imposta unica corrispondeva ad una percentuale che si applicavasull’ammontare complessivo delle giocate relative ad ogni singolo gioco, cuiveniva applicata l’aliquota dell’imposta. Il netto veniva poi suddiviso in unaparte, che costituiva il fondo premi per i vincitori, e in un’altra parte che costituivala quota, in seguito chiamata «di prelievo», spettante agli enti organizzatori(21).L’imposta riordinata dal d.lgs. n. 504 del 1998, su delega della l. n. 288del 1998, viene commisurata, in base a determinate aliquote:– per i concorsi pronostici, sull’intero ammontare della somma corrispostadal concorrente al netto dei diritti fissi e dei compensi ai ricevitori;ne legislativa: «Aliquota. 1. Le aliquote dell’imposta unica sono stabilite nelle misureseguenti:a) per i concorsi pronostici: 26,80 per cento della base imponibile; resta salva la rideterminazionedella predetta aliquota, in occasione dell’esercizio della delega di cui allalett. o) del 1 o comma dell’art. 1 della l. 3 agosto 1998, n. 288, ove necessario per garantirel’assenza di oneri per il bilancio dello Stato;b) per le scommesse:1) per la scommessa tris e per le scommesse ad essa assimilabili, ai sensi dell’art. 4,6 o comma, del regolamento di cui al d.p.r. 8 aprile 1998, n. 169: 22,50 per cento dellaquota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa;2) per ogni tipo di scommessa ippica a totalizzatore ed a quota fissa, salvo quantoprevisto dall’articolo 1, 498 o comma, della l. 30 dicembre 2004, n. 311: 15,70 per centodella quota prelievo stabilita per ciascuna scommessa; 2. Per l’anno 1999, l’aliquota applicabilealle scommesse di cui al n. 1) della lett. b) del 1 o comma è stabilita nella misura del32 per cento».(21) Facendo un esempio, riguardante un momento storico anteriore alla riforma del1998, la cui legittimità è oggetto della questione di costituzionalità: su un ammontare complessivodelle giocate di 1.000, l’imposta unica, ad es. nell’aliquota prevista dall’art. 3 l. n.555 del 1988 allora vigente, del 26,8%, ammontava a 268; il netto, di 732, veniva ripartitoin due parti, il fondo premi, pari al 38%, dunque 380, era diviso tra gli scommettitori; laquota residua, pari a 352, competeva all’Unire se si trattava di scommesse su cavalli, alConi, per gli altri giochi.

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