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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE SECONDA 89l’importo della scommessa (17) mentre continua ad essere calcolata sullaquota di prelievo riguardo alle scommesse sui cavalli. In realtà le ultime leggifinanziarie disciplinano autonomamente il finanziamento delle federazionisportive, svincolandolo completamente dal gettito delle scommesse.2. – I sospetti di incostituzionalitàLa Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia, aveva già in precedenzadubitato della legittimità costituzionale del sistema di determinazionedell’imposta unica sulle scommesse, ma la questione era stata dichiaratainammissibile (18) per la contraddittoria formulazione della questione, conprospettazione di due diverse interpretazioni relative alle «quote di prelievo»,su cui l’imposta è calcolata, ora classificando le stesse come prestazioni patrimonialiimposte, ricadenti nella sfera di applicabilità dell’art. 23 Cost., oraipotizzando la non appartenenza delle stesse a detta categoria.La questione viene di nuovo proposta dalla stessa commissione (19) edalla censura in ordine alla pretesa determinazione amministrativa del tributo,in violazione alla riserva di legge, la commissione ha aggiunto altre censure,che non comparivano nella prima ordinanza di rimessione.Questa volta la Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia non impugnala norma sulle quote di prelievo, ma direttamente la norma del d.lgs. n.504 del 1998 che calcola l’imposta unica sulle scommesse utilizzando unabase su cui applicare una determinata aliquota, base costituita dalla quota diprelievo spettante al Coni, che non risulta da un atto avente forza di legge(art. 4, 1 o comma, punto b), n. 2) d.lgs. n. 504 del 1988, di cui si prospettaviolazione dell’art. 23 Cost. (20): ed è la prima questione.feriore a tre euro. Eventuali variazioni alla posta unitaria sono effettuate con provvedimentodel Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopolidi Stato. 2. Al movimento netto delle scommesse a quota fissa si applicano le aliquote diimposta unica di cui all’art. 4, 1 o comma, lett. b), punto 3), del d.lgs. 23 dicembre 1998, n.504, come modificato dall’articolo 11-quinquiesdecies, 12 o comma, del d.l. 30 settembre2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla l. 2 dicembre 2005, n. 248».(17) Così anche la formulazione di cui al d.l. n. 223 del 2006, cit.(18) Si veda l’ordinanza Corte cost., 29 gennaio 2004, n. 50, in Giur. cost., 2004, 1.(19) Va rimarcato che, secondo la giurisprudenza costituzionale, la riproposizionedella stessa questione, da parte dello stesso giudice, nello stesso processo, è ben ammissibile,ove della precedente ordinanza sia stata dichiarata l’inammissibilità per motivi processuali:in tal senso Corte cost., 25 luglio 2002, n. 399, in Giur. cost., 2002, 2908.(20) Si precisa che il testo della norma impugnata, vigente all’epoca dell’ordinanzadi rimessione, è il seguente: «Art. 4. Aliquota. 1. Le aliquote dell’imposta unica sono stabilitenelle misure seguenti: a) per i concorsi pronostici: 26,80 per cento della base imponibile;resta salva la rideterminazione della predetta aliquota, in occasione dell’esercizio delladelega di cui alla lett. o) del 1 o comma dell’art. 1 della l. 3 agosto 1998, n. 288, ove necessarioper garantire l’assenza di oneri per il bilancio dello Stato; b) per le scommesse:1) per la scommessa TRIS e per le scommesse ad essa assimilabili ai sensi dell’art.4, 6 o comma, del d.p.r. 8 aprile 1998, n. 169: 25 per cento della quota di prelievo stabilitaper ciascuna scommessa;2) per ogni altro tipo di scommessa: 20,20 per cento della quota di prelievo stabilitaper ciascuna scommessa. 2. Per l’anno 1999, l’aliquota applicabile alle scommessedi cui al n. 1) della lett. b) del 1 o comma è stabilita nella misura del 32 per cento». Laversione seguente, pur se indicata applicabile al giudizio a quo, è un’ulteriore evoluzio-

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