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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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88 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAnetto dell’imposta sugli spettacoli di cui al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 640, esuccessive modificazioni, della quota attribuita al concessionario e degli oneridi diretta imputazione del concedente». L’art. 24, 26 o comma, l. n. 449 del1997 (12) ne ha sostituito il testo, distinguendo ora, all’interno del «prelievo»,che è la parte dell’introito sottratto alle vincite, le «quote di prelievo afavore del Coni», la cui quantificazione è rimessa a d.m. attuativo (13).L’imposta unica sulle scommesse sportive – costituente il solo oggettodell’ordinanza di rimessione – è calcolata, nel d.lgs. n. 504 del 1998, attuativodella delega di riordino dell’imposta, per la prima volta, in una percentualedella quota di prelievo (e all’interno di questa, poi, detratta l’imposta stessa,si ricava la quota destinata al Coni per il finanziamento dello sport), cioènon più sull’importo lordo delle scommesse, ma su una quota qualificata diesso.La Commissione <strong>tributaria</strong> provinciale rimettente denuncia il testo dell’art.4 d.lgs. n. 504 del 1998, nella formulazione applicabile nel 2001 (20,2%della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa): il testo della norma(con le aliquote) è stato modificato nel tempo, anche successivamente all’ordinanzade qua, ma la sostanza non cambia fino a tutto il 2005, perché èsempre la quota di prelievo la base per calcolare l’imposta unica (14): dettemodifiche sono inapplicabili nel giudizio a quo (lo ius superveniens palesemente,secondo i principi generali, non avrebbe rilevanza sul giudizio aquo (15)), anche perché esse, esplicitamente, si riferiscono ai periodi dal 1 ogennaio 2003 e dal 1 o gennaio 2005.Con le più recenti modifiche, introdotte con art. 11-quinquiesdecies, 12 ocomma, d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito in l. 2 dicembre 2005, n.248, applicabile dal 1 o gennaio 2006 e con l’art. 38, 3 o comma, d.l. 4 luglio2006, n. 223, convertito in l. 4 agosto 2006, n. 248, applicabile dal 1 o gennaio2007, si torna al vecchio sistema: dal 1 o gennaio 2006, in base all’art.11-quinquiesdecies, 12 o comma, cit., attuato dall’art. 10 d.m. 1 o marzo 2006,n. 111 (16), l’imposta non viene più calcolata sulla quota di prelievo, ma sul-(12) Art. 24, l. n. 449 del 1997: «Disposizioni in materia di riscossione.....omissis.....26. Il 231 o comma dell’art. 3 della l. 28 dicembre 1995, n. 549, è sostituito dal seguente:“231. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le quote di prelievo sull’introitolordo delle scommesse, da destinarsi al CONI al netto dell’imposta unica di cuialla l. 22 dicembre 1951, n. 1379, con aliquota del 5 per cento, e delle spese relative all’accettazionee alla raccolta delle scommesse medesime e alla gestione del totalizzatorenazionale. Il CONI deve destinare, d’intesa con gli enti territoriali competenti, una quotadei proventi netti derivanti dalle scommesse per favorire la diffusione dell’attività sportiva,attraverso interventi destinati ad infrastrutture sportive, anche scolastiche, segnatamente nellezone più carenti, in particolare del Mezzogiorno e delle periferie delle grandi aree urbane,in modo da facilitare la <strong>pratica</strong> motoria e sportiva di tutti i cittadini nell’intero territorionazionale. Il CONI deve altresì destinare almeno il 5 per cento dei suddetti proventi alle attivitàdei settori giovanili ed allo sviluppo dei vivai per le attività agonistiche federali”.».(13) Vi provvedono in effetti, prima il d.m. 22 giugno 1998, poi il d.m. del 15 febbraio1999; altro d.m. 15 febbraio 1999 riguarda la rideterminazione delle quote di prelievosull’introito lordo delle scommesse ippiche a favore dell’Unire.(14) Si vedano, ad esempio, le modificazioni delle aliquote nell’art. 22, 16 o comma,l. 27 dicembre 2002, n. 289 e nell’art. 1, 284 o comma, l. 30 dicembre 2004, n. 311.(15) Si veda sul punto Corte cost., 28 dicembre 2005, n. 466, in Foro it., 2006, I,1015.(16) Art. 10. «Posta di gioco. 1. La posta unitaria di gioco per le scommesse a quotafissa è stabilita in un euro e l’importo minimo per ogni biglietto giocato non può essere in-

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