11.07.2015 Views

Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

86 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAL’art. 3, 229 o -231 o comma, della l. 28 dicembre 1995, n. 549 (come modificatodall’art. 24 l. 27 dicembre 1997, n. 449), ha provveduto ad assoggettarele scommesse all’imposta unica (9) ed ha anche stabilito: che l’organizzazionee l’esercizio delle scommesse riservate al Coni può avvenire tramiteconcessionario (229 o comma); che al Coni spetta la quota di prelievo netta(di cui traccia le linee per il reimpiego del gettito), ovvero calcolata sull’introitolordo delle scommesse, al netto dell’imposta unica prevista dalla l. n.1379 del 1951, di cui fissa l’aliquota del 5% e delle spese per l’attività diraccolta delle scommesse (231 o comma), tra le quali è da ritenere compreso ilcompenso per l’eventuale concessionario.La l. finanziaria 23 dicembre 1996, n. 662, all’art. 3, 77 o -84 o comma(10), ha esteso l’applicazione dell’imposta unica, con aliquote differenzia-(9) Art. 3 l. 28 dicembre 1995, n. 549: «...omissis... 229. L’organizzazione e l’eserciziodelle scommesse a totalizzatore e a quota fissa riservate al CONI sulle competizionisportive organizzate o svolte sotto il proprio controllo può essere affidata in concessione apersone fisiche, società ed altri enti che offrano adeguate garanzie.230. Con regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsientro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinatele norme per l’organizzazione e l’esercizio delle scommesse di cui al 229 o comma.231. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinate le quotedell’introito derivante dall’esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa dinuova istituzione, al netto dell’imposta sugli spettacoli di cui al d.p.r. 26 ottobre 1972, n.640 e successive modificazioni, della quota attribuita al concessionario e degli oneri di direttaimputazione del concedente, spettanti allo Stato e al CONI. Dette quote sono destinate,per almeno il 50 per cento, d’intesa con le regioni e le province autonome, a favorire ladiffusione dell’attività sportiva nel Paese, attraverso interventi sulle infrastrutture sportive,segnatamente nelle zone più carenti, in particolare del Mezzogiorno e delle periferie dellegrandi aree urbane, in modo da facilitare la <strong>pratica</strong> motoria e sportiva di tutti i cittadininell’intero territorio nazionale...omissis...».(10) Art. 3 l. n. 662 del 1996: «...omissis...77. L’organizzazione e la gestione deigiochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, disciplinate dalla l. 24 marzo 1942,n. 315, e dal d.lgs. 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, sono riservate ai Ministeridelle finanze e delle risorse agricole, alimentari e forestali, i quali possono provvedervidirettamente ovvero a mezzo di enti pubblici, società o allibratori da essi individuati.La disposizione ha effetto dalla data di entrata i n vigore del regolamento di cui al 78 ocomma.78. Con regolamento da emanare ai sensi dell’art. 17, 2 o comma, della l. 23 agosto1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo pareredelle competenti Commissioni parlamentari, si provvede al riordino della materia deigiochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi,funzionali e fiscali, nonché al riparto dei relativi proventi. Il regolamento è ispiratoai seguenti princìpi:a) individuazione dei casi in cui alla organizzazione ed alla gestione dei giochi, secondocriteri di efficienza e di economicità, provvede direttamente l’amministrazione ovveroè opportuno rivolgersi a terzi;b) scelta del terzo concessionario secondo criteri di trasparenza ed in conformità alledisposizioni, anche comunitarie;c) gestione congiunta tra i Ministeri delle finanze e delle risorse agricole, alimentarie forestali, dell’organizzazione e della gestione dei giochi e delle scommesse compatibilmentecon quanto indicato nel criterio di cui alla lett. a) e assicurando il coordinamento trale amministrazioni;d) ripartizione dei proventi al netto delle imposte in modo da garantire l’espletamentodei compiti istituzionali dell’Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) ed ilfinanziamento del montepremi delle corse e delle provvidenze per l’allevamento secondo

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!