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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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28 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAre della prova, una qualificazione degli studi di settore in termini dipresunzioni legali ovvero di presunzioni semplici.Pertanto, prima di ripercorrere (29), in sintesi, l’ampio dibattitoaccesosi in dottrina in merito alla natura delle presunzioni contenutenegli studi di settore, nonché la relativa evoluzione giurisprudenziale,per poi tentare di approcciare un’ipotesi ricostruttiva circa la loro effettivae reale natura giuridica nell’ambito dell’attività accertativa dell’Amministrazionefinanziaria, appare anzitutto opportuno premetterealcune brevi considerazioni sulla nozione (processualcivilistica) di presunzionee sulla rilevanza di quest’ultima in ambito tributario.4.1. – Le presunzioni in ambito tributario: brevi cenniIn particolare, con riferimento alla prova per presunzioni (30),l’art. 2727 c.c. definisce le presunzioni come «(...) le conseguenze chela legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fattoignorato»; da tale norma emerge che gli elementi costitutivi di unapresunzione sono: un fatto noto, che costituisce il punto di partenza,un fatto ignorato o presunto, che costituisce il punto di approdo ed uncollegamento tra i due fatti. Il termine presunzione indica, pertanto, ilcollegamento tra i due fatti, ossia l’operazione logico-induttiva compiutadalla legge o dal giudice, con cui, dalla conoscenza di un fattonoto, attraverso un nesso inferenziale, si raggiunge la prova di un fattoignoto.Sulla base di tale norma è, dunque, possibile operare una primadistinzione tra presunzioni legali e presunzioni semplici, a seconda chel’autore dell’inferenza sia la legge o il giudice.Conseguentemente, possono aversi presunzioni c.d. semplici (ohominis) «(...) lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deveammettere che presunzioni grave precise e concordanti»; si è, dunque,in presenza di un ragionamento logico-induttivo del giudice (o dell’ufficioaccertatore in tutti i casi in cui le singole leggi di imposta consentonoa quest’ultimo, in sede di accertamento, l’utilizzo di tali strumentiprobatori) che rinviene argomenti plausibili per ritenere che, accertatoil fatto noto, della cui esistenza chi intende avvalersi della presunzionedeve darne prova, si può concludere per l’esistenza del fattoignoto, secondo un giudizio di probabilità basato sull’id quod plerumqueaccidit (regola dell’inferenza probabilistica).(29) Sul punto si rinvia infra.(30) In merito alla nozione giuridica di presunzione cfr. V. Andrioli, Presunzioni(<strong>Diritto</strong> civile e <strong>Diritto</strong> processuale civile), inNoviss. dig. it., XIII, 1966,760 ss.; F. Cordoprati, Presunzione, d) Teoria generale e diritto processuale civile,inEnc. dir., XXXV, 1986, 274 ss.; M. Taruffo, Presunzioni 1) <strong>Diritto</strong> processualecivile, inEnc. giur. Treccani, XXIV, 1991; Id., Prova (in generale), inDig.disc. priv., sez. civ., 1997.

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