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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE SECONDA 85li, atti giudiziari e avvisi al pubblico), nonché di ogni altro tributo, diretto oindiretto, a favore dello Stato e degli enti minori, connesso con le attività medesime(4).Presupposto dell’imposta unica è lo svolgimento di ogni singolo concorsoo gioco, in quanto si tratta di imposta istantanea, a prescindere dall’eventualecarattere periodico della manifestazione sportiva cui è ricollegato il pronostico.L’imposta si applica sull’ammontare delle poste giocate, con aliquotefisse, destinate a variare nel corso del tempo.La normativa sopravvisse alla riforma <strong>tributaria</strong> del 1971 e, pur con unaserie di modifiche nel corso degli anni, mantenne sempre la sua validità dinorma generale di riferimento per lo specifico settore.Va ricordato anche che il d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 640, disciplinantel’imposta sugli spettacoli, specificamente attuativo della l. 9 ottobre 1971, n.825, concernente delega legislativa per la riforma <strong>tributaria</strong>, assoggettava all’impostagli spettacoli e le altre attività indicati nella tariffa allegata, compresil’esercizio del giuoco nelle case a ciò destinate e l’accettazione discommesse in occasione di qualsiasi gara o competizione (5), prevedendo cheper le scommesse la base imponibile è costituita dall’importo pagato dalloscommettitore per ogni scommessa (6): è la regola che il d.lgs. n. 504 del1998 riconferma come principio generale nell’art. 2, 2 o comma (7), applicandolaalla tassazione dei pronostici (8), precisando che per le scommesse, checostituiscono oggetto della presente questione, l’aliquota è da applicare suquella parte dell’introito togli virgola costituito dalla quota di prelievo.(4) Art. 5 l. n. 1379 del 1951: «L’imposta unica di cui all’art. 1 è sostitutiva, nei confrontidegli enti indicati nell’art. 6 del d.lgs. 14 aprile 1948, n. 496, di ogni tassa sugli affari(esclusa quella di bollo sulle cambiali, sugli atti giudiziari e sugli avvisi al pubblico), compresoil diritto erariale di cui al d.l. 10 marzo 1943, n. 86 e successive modificazioni, relativa allaorganizzazione e all’esercizio dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici, di ogni impostadiretta sui redditi derivanti dalle attività di cui sopra, nonché di qualunque altro tributo direttoo indiretto, a favore dello Stato e degli enti minori, connessi con le attività medesime.L’imposta unica è anche sostitutiva della imposta di ricchezza mobile e della impostacomplementare afferenti i premi corrisposti ai vincitori».(5) Art. 1 d.p.r. n. 640 del 1972: «Sono soggetti all’imposta prevista dal presente decretogli spettacoli e le altre attività indicati nella allegata tariffa, compresi l’esercizio delgiuoco nelle case a ciò destinate e l’accettazione di scommesse in occasione di qualsiasigara o competizione». La tabella allegata alla legge, nella sua formulazione originaria, allavoce 9, annovera: «Scommesse al totalizzatore o al libro e di qualunque altro genere, accettatein occasione di corse con qualunque mezzo effettuate, di concorsi ippici, di regate, digiochi di palla e pallone, di gare di tiro a volo e di ogni altra gara o competizione .....7%».(6) Art. 3, 6 o comma, d.p.r. n. 640 del 1972: «Per le scommesse la base imponibile ècostituita dall’importo pagato dallo scommettitore per ogni scommessa.».(7) Art. 2, 2 o comma, d.lgs. n. 504 del 1998: «La base imponibile per le scommesseè costituita dall’ammontare della somma giocata per ciascuna scommessa».(8) Art. 4, 1 o comma, id.: «Le aliquote dell’imposta unica sono stabilite nelle misureseguenti:a) per i concorsi pronostici: 26,80 per cento della base imponibile; resta salva la rideterminazionedella predetta aliquota, in occasione dell’esercizio della delega di cui allalett. o) del 1 o comma dell’art. 1 della l. 3 agosto 1998, n. 288, ove necessario per garantirel’assenza di oneri per il bilancio dello Stato;b) per le scommesse: 1) per la scommessa TRIS e per le scommesse ad essa assimilabiliai sensi dell’art. 4, 6 o comma, del d.p.r. 8 aprile 1998, n. 169: 25 per cento dellaquota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa; 2) per ogni altro tipo di scommessa:20,20 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa».

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