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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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84 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAscommesse prevista dalla l. 22 dicembre 1951, n. 1379: il riordino del sistemaè avvenuto, per il settore dei concorsi a pronostici e delle scommesse, conil d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504.L’imposta unica sui giochi di abilità e pronostici era stata istituita da l.22 dicembre 1951, n. 1379, che stabiliva il trattamento fiscale dei giochi econcorsi previsti dal d.lgs. 14 aprile 1948, n. 496.L’ordinamento, nel riservare allo Stato l’organizzazione e l’esercizio deigiochi di abilità e dei concorsi pronostici, per i quali venga corrisposta unaricompensa di qualsiasi natura, e per partecipare ai quali sia richiesto il pagamentodi una posta in denaro (2), prevede una deroga a favore del Coni edell’Unire, qualora le attività di gioco siano connesse a manifestazioni sportiveorganizzate e svolte sotto il controllo degli enti stessi (3): la deroga è motivatadall’opportunità di consentire a detti enti di avere la possibilità di ottenerei mezzi finanziari per la realizzazione dei loro fini istituzionali. Peraltrolo Stato, nel rinunciare ad una sua privativa, ha ritenuto di partecipare ai relativiprofitti, sotto forma di imposizione.L’imposta unica era (ed è tutt’oggi) sostitutiva, nei confronti del Coni edell’Unire, di ogni imposta diretta sui redditi derivanti dall’attività di organizzazioneed esercizio dei giochi di abilità e concorsi pronostici, oltre che delletasse sugli affari (compreso il diritto erariale ed esclusi il bollo sulle cambiariordinodell’imposta unica prevista dalla l. 22 dicembre 1951, n. 1379, nel rispetto dei seguentiprincìpi e criteri direttivi:a) razionalizzazione del sistema di accertamento, controllo, liquidazione e riscossionedell’imposta unica, con la semplificazione dei relativi adempimenti;b) applicazione dell’imposta unica anche alle scommesse accettate nel territorio italianodi qualunque tipo e relative a qualunque evento, anche se svolto all’estero;c) revisione del sistema sanzionatorio secondo i criteri di cui all’art. 3, 133 o comma,della l. 23 dicembre 1996, n. 662, e di cui al d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472;d) possibilità di stabilire un’aliquota percentuale differenziata, commisurata all’entitàdel prelievo riferito alle scommesse;e) delegificazione delle disposizioni relative agli adempimenti dei contribuenti, medianteregolamenti da emanare ai sensi dell’art. 17, 2 o comma, della l. 23 agosto 1998, n.400, secondo criteri che comportino massima semplificazione, eliminazione di obblighi formalinella massima misura possibile, esecuzione di adempimenti secondo sistemi informaticie ogni altro sistema tecnicamente idoneo, unificazione dei sistemi di dichiarazione conquelli relativi ad altre imposte, ricorso a mezzi di pagamento di uso comune...omissis».(2) Art. 1 d.lgs. n. 496 del 1948: «L’organizzazione e l’esercizio di giuochi di abilitàe di concorsi pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e perla cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro, sono riservati alloStato».(3) Art. 6 id. «È riservato rispettivamente al Comitato olimpico nazionale italiano eall’Unione nazionale incremento razze equine l’esercizio delle attività previste dall’art. 1,qualora siano connesse con manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllodegli enti predetti.La disposizione del comma precedente non si applica a quelle attività che il Comitatoolimpico nazionale italiano e l’Unione nazionale incremento razze equine non intendanosvolgere. In tal caso si osservano le disposizioni dell’art. 2, salvo che si tratti di attività cheturbino il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive.Il Comitato olimpico nazionale italiano e l’Unione nazionale incremento razze equinesono tenuti, per le attività da essi svolte a norma del primo comma, a corrispondere alloStato una tassa di lotteria pari al 16% di tutti gli introiti lordi. Il provento della tassa deveaffluire al capitolo d’entrata del Ministero delle finanze indicato nell’art. 3.Nulla è innovato circa l’applicazione degli altri tributi attualmente in vigore».

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