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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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80 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAfornitore alcun obbligo di controllo e verifica della avvenuta partenza, altrimentiesso sarebbe stato espressamente indicato dalla norma così come lo è illimite di otto ore entro il quale le imbarcazioni da diporto debbono lasciare loscalo per poter usufruire dell’esenzione; al contrario, per quanto riguarda lenavi mercantili, ai fini della spettanza dell’agevolazione, è sufficiente «l’immanenzadella partenza, rispetto alla quale – il legislatore – ha consideratoogni altro evento (ove non conseguenza di un fatto doloso) del tutto neutro aifini del riconoscimento del beneficio daziario», tanto più che, precisa la SupremaCorte «la nave mercantile straniera è utilizzata solo al fine di trasporto,impiegata in base ad impegni contrattuali, spesso su linee prestabilite conprecise scadenze, per cui nel momento in cui vengono compiute le pratiche di«partenza» queste sicuramente non vengono presimulate onde evitare di pagarei dazi sulle provviste nei singoli porti di attracco».La Cassazione conferma così la conclusione cui nel 2000 era giunta laCorte d’Appello di Firenze che con «congrua e corretta motivazione» avevaargomentato nel senso che il fatto che, per qualche evento successivo, la partenzanon avvenga, non può comportare alcuna responsabilità per chi abbiacompiuto il rifornimento in costanza dell’unica condizione prevista dalla norma,ovvero che la nave fosse in partenza e che cioè si trovasse in una situazioneche risultava oggettivamente, in primo luogo dalla documentazione portualee di bordo.La corte fiorentina aveva così concluso che il legislatore avesse volutocondizionare all’effettiva partenza il mantenimento del regime doganale di favoresolo per il caso in cui il natante avesse natura da diporto e non per lenavi mercantili: in quest’ultima ipotesi, in caso di imminenza della partenzache però poi non ha luogo, il non verificarsi di un tale evento può essereconseguenza di un fatto doloso e quindi sanzionabile oppure avvenire percausa di forza maggiore e dunque essere del tutto incolpevole.La Cassazione ha così concluso che l’intervento di un fatto successivotale da impedire la partenza indipendentemente dalla volontà del beneficiario(nel caso di specie, un provvedimento giudiziario di sequestro di nave) non fasorgere a carico di chi abbia provveduto al rifornimento delle provviste alcunaobbligazione doganale per la fornitura della relativa merce.5. – Imbarcazioni da diporto e bunkeraggio off-shoreLa normativa doganale ha stabilito che l’esenzione dalla debenza dei dirittidoganali spetta anche alle imbarcazioni da diporto (6) ma soltanto ad alcuneprecise condizioni, ovvero che siano in partenza per un porto estero eche la partenza avvenga entro le otto ore successive all’imbarco.La Cassazione, con la sentenza in commento, ha avuto modo di ribadirele motivazioni che sono state alla base di una tale scelta del legislatore. La(6) Ancora diversa è la disciplina relativa alle navi militari, che solo in parte ricalcaquella delle imbarcazioni da diporto: come queste ultime, infatti, anche le navi militari sonoescluse dall’art. 253 dall’esenzione del pagamento dei diritti doganali per le provvisteconsumate durante tutto il periodo di sosta in porto, ed al contrario li debbono corrispondere.A differenza delle navi da diporto, però, le provviste imbarcate sulle navi militari godonode regime di esenzione dal pagamento dei diritti, nel solo caso in cui debbano recarsi incrociera fuori del mare territoriale.

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