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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE SECONDA 79Infine, il quinto comma dell’art. 254 precisa come, nel caso in cui nonsia possibile beneficiare dell’agevolazione prevista dal primo comma, le merciimbarcate debbano considerarsi destinate al consumo nel territorio doganale.3. – Provviste e dotazioni di bordoCon il termine provviste di bordo, secondo quanto previsto dall’art. 252T.U.L.D., si intendono tutti i generi di consumo caricati a bordo al fine di assicurareil vettovagliamento dei passeggeri e dei membri dell’equipaggio,nonché il combustibile, i pezzi di ricambio, le dotazioni di bordo della nave eciò che consente la conservazione, lavorazione e confezione a bordo dellemerci trasportate.Costituiscono, invece, dotazioni di bordo ex art. 267 T.U.L.D. i macchinari,gli attrezzi, gli strumenti, i pezzi di ricambio, gli arredi ed ogni altro oggettosuscettibile di utilizzazione reiterata, destinati a servizio ed ornamentodel mezzo di trasporto.4. – Le motivazioni della Corte di CassazioneSecondo il dettato dell’art. 36 T.U.L.D., il presupposto della nascita dell’obbligazionedoganale è la destinazione della merce al consumo; lo stessoarticolo distingue poi tra merci estere e merci nazionali: per le prime l’immissioneal consumo deve avvenire entro il territorio doganale italiano, mentreper le seconde vale l’immissione fuori del territorio stesso.A questo principio generale fanno eccezione le navi indicate come «inpartenza» dall’art. 254 T.U.L.D., per le quali vige una fictio iuris in relazionealle provviste di bordo: queste ultime, infatti, se imbarcate o trasbordate sunavi in partenza da un porto italiano, si considerano uscite in transito od inriesportazione se estere, oppure si considerano in esportazione definitiva senazionali o nazionalizzate.Sostanzialmente, dunque, l’esportazione definitiva della merce, presuppostoper la nascita della obbligazione doganale, si considera avvenuta al momentodell’imbarco delle provviste a bordo, considerando la nave come sefosse un luogo extra territoriale.L’Amministrazione finanziaria, nella causa in commento, al fine di sostenerela debenza dei diritti doganali sulle merci imbarcate, aveva invece sostenutoche tale presunzione di immissione al consumo non si verificasse nell’ipotesiin cui, di fatto, la nave non partiva.La Cassazione ha invece precisato come non sia previsto a carico delrecupero dei diritti restituiti od abbuonati all’atto dell’esportazione. 2. Ferma restando l’applicazionedell’art. 15 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione,approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, esuccessive modificazioni, sono escluse dalle predette agevolazioni le provviste consumate:a) sulle navi italiane militari e da diporto durante l’intero periodo di sosta; b) sulle navi italianeneon comprese nella lett. a, nel periodo in cui si trovino in disarmo ovvero nel periodoeccedente le quarantotto ore durante il quale si trovino in bacini, officiane o cantieri perriparazioni o siano ferme per motivi non attinenti alla normale attività di trasporto».

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