11.07.2015 Views

Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

78 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA2. – La normativa di riferimentoCon gli articoli dal 252 al 274 del Testo Unico delle Leggi Doganali(che peraltro riproducono esattamente gli articoli da 85 a 106 del d.p.r. 18febbraio 1971, n. 18) viene per la prima volta disciplinata in maniera organicala materia delle provviste e dotazioni di bordo che, fino ad allora era regolamentatain modo frammentario dalle norme contenute nella legge doganaledel 1896, nel relativo regolamento e nelle disposizioni preliminari alla TariffaDoganale.L’esenzione daziaria delle provviste di bordo è prevista dall’art. 254 delT.U.L.D. che nel primo comma stabilisce che «i generi costituenti provvistedi bordo imbarcati o trasbordati sulle navi in partenza dai porti dello Stato siconsiderano usciti in transito o riesportazione se esteri ovvero in esportazionedefinitiva se nazionali o nazionalizzati». Nulla viene detto direttamente circale tipologie di imbarcazioni che possono beneficiare di tale regime: a chiarirela portata dell’agevolazione interviene il 2 o comma (2) che chiarisce come talebeneficio sia applicabile alle navi militari ed alle imbarcazioni da diportosolo a determinate condizioni, mentre le navi mercantili, non essendo specificatonulla al riguardo, ne beneficiano purché siano semplicemente in partenza.Il 3 o comma (3) prevede la possibilità per il Ministero delle Finanze, solonel caso in cui ricorrano particolari ragioni di sicurezza fiscale, di limitarenel genere e nella quantità (o anche limitare in via generale) le provviste chepossano beneficiare dell’esenzione o vincolarla alla ricorrenza di particolaricondizioni.La norma rimanda poi – al 4 o comma (4) – a quanto stabilito dall’art.253 T.U.L.D. circa le condizioni per consumare le provviste di bordo durantela permanenza nel porto pur mantenendo l’esenzione dai diritti doganali (5).(2) Art. 254, 2 o comma: «La precedente disposizione è applicabile alle navi militariitaliane solo quando debbono recarsi in corciera fuori del mare territoriale. È altresì applicabilealle unità italiane e straniere da diporto, a condizione che siano in partenza da unporto marittimo dello Stato con diretta destinazione ad un porto estero e a condizione chela partenza avvenga entro otto ore successive all’imbarco e sia annotata sul giornale dellepartenze ed arrivi per l’imbarco delle provviste di bordo in franchigia doganale e che, incaso di rientro in porto nazionale, lo scalo nel porto estero risulti comprovato mediante ilvisto apposto sul giornale nautico dell’autorità marittima o doganale estera; qualora le predettecondizioni non si verifichino, i benefici già accordati si intendono revocati e si applicanole sanzioni previste dalle vigenti leggi finanziarie».(3) Art. 254, 3 o comma: «Quando ragioni di sicurezza fiscale lo esigano, per l’imbarcoed il trasbordo di provviste di bordo sulle navi di stazza non superiore a cinquantatonnellate e su quelle di qualsiasi stazza che non sia in diretta partenza per un porto esteroil Ministro per le finanze, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana, può, sia in via generale sia limitatamente a determinati generi od a determinatiquantitativi di essi escludere l’applicabilità del disposto di cui al 1 o comma, ovverosubordinarla all’osservanza di particolari norme o condizioni».(4) Art. 254, 4 o comma: «Le provviste di bordo imbarcate o trasbordate a norma deiprecedenti commi, possono essere consumate nel porto in esenzione dai diritti doganali,prima della partenza della nave, alle condizioni stabilite nell’articolo precedente».(5) Art. 253: «1. Le provviste di bordo estere esistenti sulle navi italiane e straniereal loro arrivo in un porto o rada od altro punto di approdo marittimo dello Stato possonoessere consumate a bordo, in esenzione da diritti doganali, durante la permanenza in dettoporto, rada o punto di approdo. Per le provviste di origine nazionale si prescinde altresì dal

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!