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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE SECONDA 77combente condannata a pagare le spese del presente giudizio che si liquidanocome da dispositivo.P.Q.M. – La Suprema CorteRigetta il ricorso e condanna l’Amministrazione finanziaria a pagarele spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 2.100,00(di cui 2.000,00 per onorario) oltre accessori di legge. (Omissis).(*) SOMMARIO: 1. Il fatto. – 2. La normativa di riferimento. – 3. Provviste e dotazioni dibordo. – 4. Le motivazioni della Corte di Cassazione. – 5. Imbarcazioni da diporto ebunkeraggio off-shore.1. – Il fattoLa sentenza in commento si inserisce in un filone di tre identiche pronunceemesse dalla Suprema Corte (1) e riguardanti il trattamento fiscale delleprovviste di bordo delle navi mercantili nell’ipotesi in cui, una volta caricate,non sia più possibile la partenza della nave.All’origine delle decisioni vi sono tre diversi provvedimenti di sequestroconservativo emessi nei confronti di altrettante navi mercantili, che ne hannoimpedito la partenza dal porto di Livorno, ove si trovavano: essendo già avvenutala fornitura di provviste di bordo, esenti per legge dai diritti di confine,sul rilievo che si dovessero considerare venuti meno i presupposti perl’esenzione medesima (ovvero la partenza della nave), la Dogana di Livornoemetteva ingiunzione di pagamento dei diritti non riscossi nei confronti delleditte fornitrici dei beni caricati.Veniva proposta opposizione innanzi al Tribunale di Firenze che la accoglieva,in due dei tre procedimenti, reputando irrilevanti eventi successivi cheimpedissero di fatto l’uscita delle navi dal porto, valendo, ai fini dell’esenzionela sola situazione oggettiva di partenza.Nel grado successivo, la Corte d’Appello di Firenze, confermava – ed inun caso riformava – la sentenza emessa in primo grado, assumendo che lamancata partenza a seguito di evento indipendente dalla volontà dei beneficiaridell’esenzione non poteva condurre ad alcuna responsabilità per chi avevacompiuto il rifornimento a bordo, in costanza del fatto che la norma si riferiscead uno status giuridico – l’immanenza della partenza – posseduto dallanave al momento della consegna delle provviste.Nel medesimo senso si è poi espressa la Cassazione, che ha avuto mododi ribadire le motivazioni alla base di tale orientamento.(1) Cass., 26 maggio 2006, n. 12613 - Agenzia delle Dogane c. Fallimento Cianos.r.l.; Cass., 26 maggio 2006, n. 12615 - Agenzia delle Dogane c. Fallimento World WideTrade; Cass., 26 maggio 2006, n. 12616 - Agenzia delle Dogane c. Bunkeroil s.r.l.

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