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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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76 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAl’intero periodo di sosta, nonché per le navi italiane in disarmo, o perun periodo eccedente le 48 ore entro cui si trovino ferme in bacini ocantieri per effettuare riparazioni.Orbene l’unica condizione prevista dalla norma relativamente allaconcessione della esenzione è una situazione oggettivamente accertabileed accertata di nave in partenza al momento in cui l’esenzione vieneconcessa perché nei commi citati non si ravvisa alcuna disposizioneche indichi altra condizione alla quale l’operatività della suddettaesenzione debba essere ancorata.Se si dovesse seguire l’interpretazione secondo cui il fornitore èsempre tenuto ad «accertarsi» che la partenza avvenga effettivamente,dovrebbe esistere una norma analoga a quella prevista dell’art. 254, 2 ocomma, la quale espressamente prevede, per il caso delle imbarcazionida diporto, che la partenza debba avvenire entro le otto ore successiveall’imbarco, con annotazione sul giornale partenze/arrivi: il che confermache quando il legislatore ha inteso condizionare il mantenimentodel regime doganale in favore dell’effettiva partenza lo ha espressamentedetto mentre nelle altre fattispecie ha ritenuto sufficiente l’immanenzadella partenza rispetto al quale ha considerato ogni altroevento (ove non conseguenza di un fatto doloso) del tutto «neutro» aifini del riconoscimento del beneficio daziario.Nè può essere assimilato il trattamento delle imbarcazioni da diporto(italiane o straniere) a quello delle navi mercantili straniere, chehanno diversa tipologia per funzioni come per impiego.Invero proprio nel caso di imbarcazione da diporto, il cui utilizzoè quello «di piacere», è possibile ipotizzare che forniture di bordo sianoeffettuate in regime di esenzione dal dazio dichiarando un partenza«fittizia» al fine di beneficiare (fraudolentemente) dell’agevolazione egiustamente il legislatore pretende che la partenza avvenga effettivamente,perché l’esenzione operi.Ma la nave mercantile straniera è utilizzata solo al fine di trasporto,impiegata in base ad impegni contrattuali, spesso su linee prestabilitecon precise scadenze, per cui nel momento in cui vengono compiutele pratiche di «partenza» queste sicuramente non vengono presimulateonde evitare di pagare i dazi sulle provviste nei singoli porti diattracco.Né sostengasi che interpretazione siffatta esporrebbe la materia afacili elusioni agevolate da una semplice dichiarazione di intenti revocabilead libitum in qualunque momento, perché l’art. 254 penultimocomma come si è visto-prevede l’esenzione dal pagamento dei dirittidoganali anche per le provviste consumate a bordo delle navi esterenei porti nazionali e dunque ancor prima della loro partenza che quindinon assume valenza alcuna ai fini dell’insorgenza dell’obbligazionedoganale.La sentenza d’appello che con congrua e corretta motivazione haseguito codesto iter logico-interpretativo va dunque integralmente confermata.Il ricorso va di conseguenza rigettato e l’Amministrazione soc-

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