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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE PRIMA 27accertamento, ricade sull’Agenzia delle entrate l’onere della prova peravvalorare l’attribuzione dei maggiori ricavi o compensi derivanti dagliindicatori di normalità economica, questo fino all’entrata in vigoredei nuovi studi di settore.In verità, la riconosciuta (minor) valenza probatoria in termini dipresunzioni semplici (avvenuta prima a livello di interpretazione ministerialeed ora anche a livello normativo) inizialmente ha riguardatosoltanto il valore dei «nuovi» indicatori di normalità economica qualistrumenti presuntivi di accertamento di maggiori ricavi/compensi, enon anche la valenza probatoria degli studi di settore. Difatti, fino aprima dell’emanazione della recente circ. n. 5/E del 23 gennaio <strong>2008</strong>(su cui si ritornerà nel prosieguo), solo per gli indicatori di normalitàeconomica è stato espressamente detto che ad essi va riconosciuta lanatura probatoria di mere presunzioni semplici. In altri termini, questirappresenterebbero degli elementi indiziari che, insieme ad altri elementi,potrebbero essere idonei a fondare una presunzione semplice, dicui, comunque, l’Amministrazione finanziaria, secondo le regole generali,sarà tenuta a dimostrarne il relativo nesso inferenziale (i.e. il ragionamentologico - induttivo attraverso cui da tali elementi noti sigiunge alla prova del maggior reddito stimato), senza, dunque, alcunainversione dell’onere della prova a carico del contribuente.Nulla, invece, nella circ. n. 41/E del luglio 2007, veniva detto conriferimento alla valenza probatoria degli studi di settore, rispetto aiquali continuava ancora a persistere l’errato convincimento che a questiultimi dovesse essere riconosciuto valore di presunzioni legali relative,come tali in grado da soli di essere posti alla base di eventualiavvisi di accertamento. Tuttavia, si vedrà a breve come la stessa Amministrazionefinanziaria abbia in seguito mutato la propria posizioneanche in merito alla valenza probatoria degli studi di settore.4. – La natura giuridica degli studi di settore tra presunzioni semplicie presunzioni legali: i termini della questioneGià sulla base di questi pochi cenni è possibile rendersi conto dellerilevanti conseguenze che è in grado di generare, sul piano dell’one-2006, dopo il primo periodo sono stati inseriti i seguenti periodi: Ai fini dell’accertamentol’Agenzia delle entrate ha l’onere di motivare e fornire elementi di provaper avvalorare l’attribuzione dei maggiori ricavi o compensi derivanti dall’applicazionedegli indicatori di normalità economica di cui al presente comma, approvaticon il decreto del ministro dell’economia e delle finanze (...), fino all’entratain vigore dei nuovi studi di settore varati secondo le procedure, anche di concertazionecon le categorie, della disciplina richiamata dal presente comma. In ognicaso i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi inferiori a quelli previsti dagliindicatori di cui al presente comma non sono soggetti ad accertamenti automatici.In questo modo viene ribadita l’impossibilità di fondare un avviso di accertamentosulle sole risultanze degli indicatori di normalità economica.

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