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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE SECONDA 75non essendo consentito alcun apprezzamento delle ragioni della mancatapartenza in quanto condizione oggettiva determinata dal provvedimentogiudiziale di sequestro che faceva venir meno il diritto ai beneficifiscali.Sostiene altresì che non si poteva parlare di evento imprevedibileperché la società aveva concorso rendendosi insolvente nei confrontidei propri creditori a realizzare lo stato di fatto che aveva dato causaalla pretesa dell’Amministrazione, fermo restando che quale fornitoredella merce era comunque responsabile delle obbligazioni doganaliperché in tale qualità aveva presentato la dichiarazione diventando titolaredel rapporto obbligatorio nei confronti della Dogana.Anche questo motivo non coglie nel segno.Invero l’intervento di un evento successivo indipendente dalla volontàdel beneficiario dell’esenzione (posto che non v’è alcuna provadella riferibilità del provvedimento giudiziale di sequestro a fatto imputabilealla società fornitrice che non risulta fosse proprietaria, armatricedella nave cautelata a garanzia di crediti di terzi) non può comportareresponsabilità per chi ha compiuto il rifornimento delle provvistein costanza dell’unica condizione prevista dalla norma, e cioè chea quel momento la nave straniera fosse «in partenza».Va precisato sul quadro normativo di riferimento che il principiogenerale di cui al d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 36 (T.U.L.D.) radicail presupposto dell’obbligazione <strong>tributaria</strong> nella destinazione dellamerce al consumo, relativamente alle merci estere, entro il territoriodoganale e, relativamente alle merci nazionali e nazionalizzate, fuoridel territorio stesso.Viene peraltro previsto un regime di esenzione per il caso diprovviste di bordo destinate a navi «in partenza».Il d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 254, 1 o comma, come risultantedalle modifiche apportate dalla l. 6 marzo 1976, n. 51, art. 20 el. 20 aprile 1978, n. 153, art. 3, dispone infatti che i generi costituentiprovviste di bordo imbarcati o trasbordati su navi in partenza dai portidello Stato si considerano usciti in transito o riesportazione se esteriovvero in esportazione definitiva se nazionali o nazionalizzati.Si tratta di norma che costituisce un’eccezione al principio di cuiall’art. 36, prevedendo che nel caso di provviste di bordo l’esportazionedefinitiva sia anticipateci momento dell’imbarco.Il 2 o comma non si riferisce invece alle navi commerciali (comenel caso) ma unicamente alle navi da diporto ed alle navi militari italiane.Inoltre il penultimo comma dell’articolo citato prevede che leprovviste di bordo imbarcate o trasbordate possano essere consumatenel porto in esenzione dai diritti doganali, prima della partenza dellanave, alle condizioni stabilite nell’art. 253, che riguarda le provvisteesistenti sulle navi in arrivo per le quali, durante il periodo di stazionamento,non si configura un’ipotesi di immissione al consumo nelterritorio doganale italiano.L’agevolazione è esclusa per le navi italiane e militari durante

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