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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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74 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAconfermata dalla Corte d’Appello di Firenze la quale assumeva che lamancata partenza a seguito di evento indipendente dalla volontà deibeneficiari dell’esenzione non poteva condurre ad alcuna responsabilitàper chi aveva compiuto il rifornimento di bordo in costanza dell’unicacondizione prevista dal d.p.r. n. 43 del 1973, art. 254, che rimandavaad una situazione basata sullo status giuridico della nave aquel momento, cioè l’immanenza della partenza, richiedendosi soloper le imbarcazioni da diporto la sua «effettivita» ai fini della conservazionedel beneficio.Ricorre per la Cassazione della sentenza l’Amministrazione finanziarianei confronti della curatela della società nel frattempo fallitasvolgendo due motivi di gravame.Resiste con controricorso il fallimento della s.r.l. C.Entrambe le parti hanno depositato memoria.Motivi della decisione. – 1. Con il I motivo l’Amministrazionedenunzia in via pregiudiziale la nullità dell’atto di citazione di I gradoin opposizione all’ingiunzione fiscale con conseguente definitività dell’attoimpugnato non opposto nel termine di cui al d.p.r. n. 43 del1973, art. 82.Lamenta al riguardo violazione dell’art. 83 c.p.c., posto che laprocura apposta a margine dell’atto di citazione in opposizione era daconsiderasi invalida in quanto non contenente l’indicazione del nomedel legale rappresentante della società opponente ed illeggibile la firmadi chi si era qualificato come Presidente della società: nullità questarilevabile in ogni stato e grado di giudizio.La censura è infondata.Infatti, non solo la firma di sottoscrizione apposta dal legale rappresentantedella società opponente C.M. in calce alla procura è perfettamenteleggibile e conforme alla ragione sociale della società stessas.r.l. C. sicché sotto questo profilo, l’atto non presenta alcun vizio;ma ove pur di nullità si trattasse essa avrebbe comunque natura relativada farsi valere con la prima istanza o difesa successiva all’atto medesimoa sensi dell’art. 157 c.p.c., 11 o comma, in difetto restando definitivamentesanata (Cass., SS.UU., n. 4814 del 2005).E l’Amministrazione non ha in alcuna parte delle sue difese addottodi aver formulato l’eccezione nella comparsa di risposta di I gradoper cui non può essa venir per la prima volta recuperata nel presentegiudizio di legittimità.2. Con il II motivo il Ministero ricorrente denunzia la violazionedi legge in cui sarebbero incorsi i Giudici di appello (oltre a vizi dimotivazione) nel riconoscere per le forniture di bordo a nave stranierain partenza l’esenzione daziaria di cui al d.p.r. n. 43 del 1973, art.254, dal momento che il presupposto della imposizione doganale erala destinazione al consumo della merce donde se la partenza – comenel caso – non avveniva, tale effetto si veniva a realizzare nel territoriodoganale con assoggettamento delle provviste ai relativi tributi,

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