11.07.2015 Views

Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Le provviste di bordo sono esenti anche se la nave mercantile nonparte (*)In tema di diritti doganali, l’art. 254 del d.p.r. 23 gennaio 1973,n. 43, così come modificato dall’art. 20 della l. 6 marzo 1976, n. 51 edall’art. 3 della l. 20 aprile 1978, n. 153, anticipando al momentodell’imbarco l’esportazione definitiva dei generi costituenti provvistedi bordo imbarcati o trasbordati su navi in partenza dai porti delloStato, e disponendo che tali provviste possano essere consumate nelporto in esenzione dai diritti doganali, prima della partenza della nave,alle condizioni previste dall’art. 253, introduce un’eccezione alprincipio generale stabilito dall’art. 36, che individua il presuppostodell’obbligazione <strong>tributaria</strong> nella destinazione della merce al consumoentro il territorio doganale, per le merci estere, ed al di fuori del territoriodoganale, per le merci nazionali o nazionalizzate. L’unica condizioneprevista dalla norma in esame per poter fruire dell’agevolazioneconsiste in una situazione oggettivamente accertabile ed accertatadi nave in partenza nel momento in cui viene concessa l’esenzione,non essendo quest’ultima subordinata all’effettiva partenza dellanave, a meno che non si tratti d’imbarcazioni da diporto, in quanto,essendo le navi mercantili utilizzate al solo fine di trasporto, sulla basedi impegni contrattuali che individuano linee prestabilite e precisescadenze, non è ipotizzabile una simulazione delle pratiche di partenzavolta a beneficiare fraudolentemente dell’agevolazione. Pertanto,l’intervento di un fatto successivo tale da impedire la partenza indipendentementedalla volontà del beneficiario (nella specie, un provvedimentogiudiziario di sequestro della nave) non fa sorgere a caricodi chi abbia provveduto al rifornimento delle provviste alcuna obbligazionedoganale per la fornitura della relativa merce.Cass., sez. trib. (pres. Saccucci, rel. Scuffi), 26 maggio 2006, n.12613, Finanze c. Fallimento Ciano s.r.l.(Omissis). – Svolgimento del processo. – La s.r.l. C. aveva fornitoa due navi straniere provviste di bordo esenti per legge dai diritti diconfine.Poiché le navi venivano sottoposte a provvedimento cautelare, ladogana di Livorno, sul rilievo essere venuti meno i presupposti dell’esenzione(posto che non poteva più l’avvenire la partenza), emettevaingiunzioni di pagamento per il recupero dei relativi diritti controcui la società reagiva avanti al Tribunale di Firenze per farne dichiararela illegittimità.Il Tribunale accoglieva l’opposizione reputando irrilevanti eventisuccessivi che impedissero di fatto l’uscita delle navi dal porto e valendoai fini dell’esenzione la sola situazione oggettiva di partenza.La sentenza – impugnata dall’Amministrazione doganale – veniva

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!