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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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70 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAha portata interpretativa, ma innovativa con la conseguenza che essa potrà applicarsisolo alle successioni apertesi tra l’entrata in vigore del suddetto art.69, l. n. 342 del 2000 e quella dell’entrata in vigore della l. n. 383 del 2001che ha disposto la soppressione della imposta di successione.Si osserva in merito che le norme interpretative hanno la sola funzionedi chiarire il significato delle espressioni usate in precedenti disposizioni lequali tuttavia, non vengono né modificate né sostituite.L’art. 69 cit., invece, non si è limitato a fornire chiarimenti sull’interpretazioneda dare all’art. 16, 1 o comma, lett. b) del d.lgs. n. 346 del 1990 specificandose l’aggiunta dell’avviamento abbia carattere generale o meno, mane ha modificato il contenuto statuendo che dell’avviamento non si deve tenerconto in nessun caso.7. – La valutazione delle azioni emesse da società non quotate alla luce delladisciplina introdotta con il d.l. n. 262 del 2006 e della l. n. 262 del 2006La problematica è ritornata di attualità a seguito dell’entrata in vigoredel d.l. n. 262 del 2006, il quale nell’art. 6 introducendo la lett. d-bis) nell’art.2 del d.p.r. n. 131 del 1986, aveva assoggettato ad imposta di registroanche le successioni a causa di morte; correlativamente veniva integrato anchel’art. 43 del d.p.r. n. 131 del 1986, relativo alla determinazione della baseimponibile, con la lett. i-bis) che prevedeva modalità di valutazione differentia seconda della natura dei cespiti:1. per gli immobili veniva disposto un rinvio diretto ad alcune normedel d.p.r. n. 131 del 1986 e in particolare agli artt. 47, 48, 51, e 52, ad esclusionedel comma 5-bis che limita la possibilità di ricorrere alla tassazione sullabase della rendita catastale rivalutata;2. per ogni altro bene o diritto, la lettera i-bis) disponeva un rinvio aicriteri di valutazione contenuti nel d.lgs. n. 346 del 1990, e relativi alla valutazionedelle aziende, azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali; precisandoche, per le sole aziende, «non si tiene conto delle passività che non afferisconoalle aziende né dell’avviamento».Così come formulata, la disposizione finiva per introdurre criteri di valutazionedifferenziati per la valutazione di aziende e di partecipazioni sociali,escludendo dalla valutazione l’avviamento e le passività non afferenti all’attivitàd’impresa solo nel caso di trasferimenti aventi ad oggetto aziende e nonanche per quelli aventi ad oggetto partecipazioni sociali.L’impostazione del d.l. n. 262 del 2006 è stata radicalmente modificatain sede di conversione del medesimo; la legge di conversione, infatti, sostituisceinteramente il testo dell’art. 6 del d.l. n. 262 del 2006 con nuove disposizioni(contenute dal 47 o al 52 o comma dell’art. 2) e dispone che «è istituital’imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti percausa di morte, per donazione o a titolo gratuito, nonché sulla costituzione divincoli di destinazione secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioniconcernenti l’imposta sulle successioni e donazioni approvato con d.lgs.n. 346 del 1990, nel testo in vigore al 24 ottobre 2001, fatto salvo quantoprevisto dal presente articolo...» (17).(17) Per una disamina delle problematiche relative alla nuova imposta di successionevedasi Friedmann, La tassazione dei trasferimenti a causa di morte in attesa della riforma,

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