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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE SECONDA 69bilancio o inventario; in altri termini, occorre redigere uno stato patrimonialeaggiornato alla data di apertura della successione secondo i criteri previsti dalCodice civile per la redazione del bilancio di esercizio (14).L’art. 16, infine, prevedeva, nella sua originaria formulazione rimastainalterata fino all’entrate in vigore dell’art. 69 della l. n. 342 del 2000, che lavalutazione avvenga aggiungendo l’avviamento.5. – La posizione della Suprema Corte: criticaNella sentenza in commento la Suprema Corte, aderisce alla tesi secondocui l’aggiunta dell’avviamento commerciale ha carattere generale sia per laimprese individuali che per le società e ciò a prescindere dalla presenza omeno di un bilancio depositato.La tesi non è esente da critiche. È stato, infatti, osservato che la lett. b)dell’art. 16 cit. prevede in realtà due diversi procedimenti di valutazioneaventi carattere alternativo.Il primo è quello del patrimonio netto contabile al quale si fa ricorso inpresenza di un bilancio depositato o di altro documento contabile; il secondocriterio tiene conto del valore dei beni e dei diritti appartenenti alla società alnetto delle passività risultanti a norma degli art. da 21 a 23, esclusi i beni dicui alle lett. h) ei), e aggiungendo l’avviamento.A questo criterio si ricorre solo in mancanza di bilancio di inventario (a prescinderedal fatto che ciò dipenda da inadempimento o assenza di obbligo).In sostanza, l’obbligo di aggiungere l’avviamento non ha carattere generale,ma opera solo in un contesto in cui non è possibile l’ancoraggio ad unsistema di scritture contabili (15).6. – Le modifiche introdotte dall’art. 69 della l. n. 340 del 2000Con l’entrata in vigore dell’art. 69 della l. n. 342 del 2000 la questione èstata risolta dal legislatore il quale, modificando il testo dell’art. 16 cit., hasoppresso ogni riferimento all’avviamento (16).Come osserva la Cassazione nella sentenza in commento, la norma nonzata possibilità di valutazione estimativa, che è esclusa dalla disciplina vigente, ma – moltopiù semplicemente – alla rilevazione di quegli accadimenti che, intercorsi tra la data dichiusura dell’ultimo bilancio e quella dell’apertura della successione o della donazione, nonsono stati rilevati nel documento contabile.(14) Fiorini, Il valore di azioni non quotate e di quote di società non azionarie nel testounico dell’imposta sulle successioni e donazioni e nell’art. 22, d.p.r. n. 637 del 1972, cit.(15) Fiorini, Il valore di azioni non quotate e di quote di società non azionarie nel testounico dell’imposta sulle successioni e donazioni e nell’art. 22, d.p.r. n. 637 del 1972, cit.(16) Circ. min. 16 novembre 2000, n. 207/E, in cui si legge: «È stato modificato altresìl’art. 16, 1 o comma, lett. b), del testo unico, che disciplina la determinazione del valoreda assumere quale base imponibile con riferimento ai titoli e alle quote di partecipazioneal capitale di enti diversi dalle società, non quotati in borsa né negoziati nel mercato ristretto,nonché delle quote delle società non azionarie, comprese le società semplici e le societàdi fatto. Anche in tale ipotesi nel determinare il valore dei beni e dei diritti appartenenti all’enteo alla società non si terrà conto dell’avviamento»; v. anche Marongiu, La riformadell’imposta sulle successioni e sulle donazioni, retro, 2000, I, 1284.

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