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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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68 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAlegislatore avesse voluto escludere la possibilità per Ufficio del Registro, divalutare le componenti aziendali, nell’ipotesi che esista un bilancio di esercizioo un inventario, con la conseguenza che la base imponibile, non suscettibiledi valutazione, dovrebbe essere costituita dal valore patrimoniale nettocontabile (10).La tesi esposta, tuttavia, non ha trovato riscontro nella interpretazioneministeriale secondo cui «la locuzione patrimonio netto usata nell’art. 16 cit.e quella di situazione patrimoniale usata nel cessato art. 22 del d.p.r. n. 637del 1972, sostanzialmente coincidono giacché il patrimonio netto si desumedalla situazione patrimoniale e, quindi, altro non è che un valore derivato»(11).Sulla questione sono recentemente intervenute sia la Corte costituzionaleche la stessa Cassazione affermando che il valore delle azioni va stabilito tenendoconto del valore del patrimonio netto contabile e non della concretavalutazione delle componenti aziendali e che il criterio del patrimonio nettocontabile non contrasta né con il principio della capacità contributiva, quantunquesvincolato da qualsiasi riferimento ai valori effettivi, né con il principiodi eguaglianza, quantunque il criterio di valutazione adottato sia differenteda quello impiegato per la determinazione del valore di azioni di societàquotate (12).In merito occorre sottolineare il fatto che la norma impone di tener contodei mutamenti sopravvenuti (13) rispetto alla data di redazione dell’ultimoversi, ciò non può accadere altrettanto agevolmente nella vigenza dell’art. 16, lett. b) deltesto unico, poiché il bilancio non può che essere considerato vero sino a prova contrariaincombe sull’Amministrazione finanziaria il gravoso onere di disconoscerne l’attendibilità.(10) Faienza, Commento al testo unico delle imposte sulle successioni e donazioni, acura di D’Amati, Padova, sub art. 16, 150 e seguenti; Gaffuri, L’imposta sulle successionie donazioni, Padova, 1993, 246 e seguenti il quale osserva che «il patrimonio netto alla cuinozione rimanda la norma fiscale, è costituito dalla somma del capitale delle riserve e degliutili non distribuiti, dedotte le perdite non ancora ripianate; appare, allora, decisivo il valorecontabile o di libro (come suol dirsi), al quale sono estranee eventuali plusvalenzeletenti,ma effettive, e che, dunque, può divergere, anche sensibilmente, dall’effettivo valore mercantiledei titoli caduti in successione»; Tundo, La valutazione de azioni non quotate e partecipazioninon azionarie nell’imposta sulle successioni e donazioni, inGiur. comm., 1997,685, il quale osserva che la nozione di «patrimonio netto», in ragione dell’esplicita formulazionedell’art. 16, lett. b), non può che essere quello definito dal legislatore civile e chedeve escludersi, invece, la possibilità di applicare le disposizioni dell’art. 2 del d.m. 7 gennaio1993, emanato in attuazione della l. 26 novembre 1992, n. 461, istitutiva dell’impostasul patrimonio netto delle società tenute alla redazione del bilancio, in quanto si tratta didisposizioni che esauriscono la loro efficacia nella disciplina dello specifico tributo cui siriferiscono.(11) Ris. min. 22 giugno 1992, n. 3511000, in Riv. dir. trib., 1992, III, 924, con notadi Fiorini, Valutazioni delle partecipazioni ai fini dell’imposta di successione: il ministronega l’evidenza, inRiv. dir. trib., 1992, III, 924.(12) Cass., ordinanza 4 dicembre 2000, n. 1124, in Riv. dir. trib., 2002, II, 3; Cortecost., ord. 14 giugno 2002, n. 250, in Riv. dir. trib., 2002, II, 753; Fiorini, La valutazionedelle partecipazioni in società non quotate nelle imposte sui trasferimenti, tra capacitacontributiva e certezza del diritto, inRiv. dir. trib., 2004, II, 310 il quale osserva che dopol’intervento della Suprema Corte, l’Amministrazione finanziaria decideva di rettificarela propria posizione con la circolare dell’Agenzia delle entrate 30 dicembre 2003, n. 58/E.(13) Tundo, La valutazione de azioni non quotate e partecipazioni non azionarie nell’impostasulle successioni e donazioni, Giur. comm., 1997, 685, il quale osserva che: «larilevanza assunta dai mutamenti sopravvenuti non attiene, evidentemente, ad una generaliz-

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