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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE SECONDA 67o meno l’avviamento definibile come l’eccedenza del valore dell’azienda rispettoal suo patrimonio netto a valori correnti, o patrimonio netto rettificato(6).La questione era stata risolta in senso negativo da dottrina e giurisprudenza,vigente l’art. 22 del citato d.p.r. n. 637 del 1972, e, quindi, con riferimentoalle sole successioni apertesi in data anteriore all’entrata in vigore deld.lgs. n. 346 del 1990 e, cioè, prima del 1 o gennaio 1991 (7).È stato, infatti, sostenuto che il trasferimento per successione di azioni oquote di partecipazioni sociali non comporta anche il trasferimento di unaquota dell’avviamento, poiché esso è una delle componenti dell’azienda cherimane in proprietà della società (8). Secondo questa impostazione, solo trasferendol’intera azienda si trasferirebbe anche l’avviamento.Inoltre, si aggiungeva, l’art. 22 del d.p.r. n. 637 del 1972 usava non acaso il termine «situazione patrimoniale» per la determinazione del valore imponibile;dunque la situazione patrimoniale cui si riferiva l’art. 22 cit. noncoincide con la situazione economica complessiva, ma si identifica con la situazionecontabile risultante dal bilancio redatto in conformità dei criteri previstidall’art. 2424 c.c. secondo cui l’avviamento può essere iscritto in bilanciosolo se è stato pagato un prezzo, nei limiti dell’importo pagato e la sommaiscritta deve essere ammortizzata entro cinque anni.4. – La valutazione delle azioni emesse da società non quotate nel d.lgs. n.346 del 1990A partire dal 1 o gennaio 1991, con l’entrata in vigore del nuovo d.lgs. n.346 del 1990, la disciplina è stata modificata ancora una volta; infatti, il testodell’art. 16, 1 o comma, lett. b), vigente fino all’introduzione dell’art. 69 dellal. n. 342 del 2000, stabiliva che la base imponibile, per azioni, titoli o quotedi partecipazione al capitale di enti diversi da società, non quotate in borsa nénegoziate nel mercato ristretto, nonché per le quote di società non azionarie esocietà di fatto, dev’essere determinata assumendo il valore proporzionalmentecorrispondente al valore, alla data di apertura della successione, del patrimonionetto dell’ente o della società risultante dall’ultimo bilancio pubblicatoo dall’ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, tenendo conto deimutamenti sopravvenuti, ovvero, in mancanza di inventario o di bilancio, alvalore complessivo dei beni e dei diritti appartenenti all’ente o alla società alnetto delle passività risultanti, a norma degli artt. da 21 a 23, escludendo ibeni indicati nelle lett. h) ei), e aggiungendo l’avviamento.A seguito dell’introduzione dell’art. 16 suddetto, si è ritenuto (9) che il(6) Fiorini, Il valore di azioni non quotate e di quote di società non azionarie nelT.U. dell’imposta sulle successioni e donazioni e nell’art. 22, d.p.r. n. 637 del 1972, inRiv.dir. trib., 1991, I, 893(7) Morozzo della Rocca, La successione in quote di società a responsabilità limitataed il valore di avviamento, cit.(8) Morozzo della Rocca, La successione in quote di società a responsabilità limitataed il valore di avviamento, cit.(9) Tundo, La valutazione de azioni non quotate e partecipazioni non azionarie nell’impostasulle successioni e donazioni, inGiur. comm., 1997, 685, il quale osserva che,mentre nella disciplina previdente le risultanze del bilancio potevano essere aggirate o superateper giungere alla determinazione del valore venale sulla base anche di elementi di-

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