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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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66 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIANel sistema anteriore all’entrata in vigore del d.p.r. 26 ottobre 1972, n.637 la materia era disciplinata, per le società di persone e per le altre societànon quotate, dagli articoli 31, 6 o comma, del Regio decreto 30 dicembre1923, n. 3270 e dell’art. 15 del d.l. 7 agosto 1936, n. 1639 i quali rinviavanoal valore venale in comune commercio al giorno del trasferimento (1).L’esigenza di arginare il contenzioso che ne scaturì spinse il legislatoread intervenire con il d.l. 8 marzo 1945, n. 90 il quale imponeva che il valoredelle azioni fosse stabilito dal Comitato Direttivo degli Agenti di Cambio dellaBorsa più vicina al luogo di apertura della successione ed imponeva altresìdi allegare alla denuncia di successione la relativa certificazione (2).Successivamente il d.p.r. n. 637 del 1972 abolì la valutazione del ComitatoDirettivo degli Agenti di Cambio con la motivazione che esso costituiva unprocedimento senza contraddittorio tra le parti e senza possibilità di gravame (3).In particolare l’art. 22, 2 o comma, del citato d.p.r. n. 637 del 1972 stabilivache per le azioni non ammesse alla quotazione e per le quote di societànon azionarie, il valore venale è determinato dalla situazione patrimonialedella società.Il criterio principe di valutazione continuava ad essere quello ancorato aivalori correnti, con la differenza che, in seguito all’introduzione del suddettoart. 22, il compito che in precedenza era demandato al Comitato Direttivo degliAgenti di Cambio veniva affidato direttamente agli uffici dell’Amministrazionefinanziaria la quale doveva procedere alla valutazione dei titoli confrontandole poste attive e passive del patrimonio sociale attribuendo alle stesse ilvalore venale in commercio, prescindendo dai criteri civilistici (4).In tal senso si pronunciava anche la giurisprudenza affermando che ilvalore imponibile, agli effetti dell’art. 22 del d.p.r. n. 637 del 1972, è determinatoavendo riguardo al valore in comune commercio delle quote di partecipazioneal netto delle passività (5).3. – Valutazione delle azioni e avviamento: l’art. 22 del d.p.r. n. 637 del1972In mancanza di espressa previsione, si era invece posto il problema dicapire se nella determinazione del valore imponibile doveva essere compreso(1) Faienza, Commento al testo unico delle imposte sulle successioni e donazioni, acura di D’Amati, Padova, sub art. 16, 150 e ss.; per un’analisi storica cfr. Serrano, Successioni,donazioni e valore globale dell’asse ereditario, inNoviss. dig. it., vol. XVIII, 1971,898; Gaffuri, L’imposta sulle successioni e donazioni, Padova, 1993, 246 e seguenti Morozzodella Rocca, La successione in quote di società a responsabilità limitata ed il valoredi avviamento, Fisco, 1990, 6017.(2) Gallo - Orsi, L’imposta di successione, sub art. 16, 145; Altana - Silvestri, L’impostasulle successioni e donazioni nel testo unico, Milano, 1991, 265.(3) Gallo - Orsi, L’imposta di successione, cit.(4) Circ. n. 10675/14 del 6 aprile 1979, in Testo unico delle imposte sulle successionie donazioni, Collana <strong>tributaria</strong> della Banca di Roma 1994, 231 secondo cui «il compitodegli uffici è quello di operare direttamente quella valutazione che in passato era demandataal Comitato direttivo degli agenti di cambio, sia ai fini dell’imposta di successione cheai fini dell’abrogata imposta di negoziazione».(5) Comm. centr., sez. XX, 17 giugno 1985, n. 5811, in Testo unico delle impostesulle successioni e donazioni, Collana <strong>tributaria</strong> della Banca di Roma 1994, 234.

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