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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE SECONDA 65Conseguentemente, l’impugnata decisione deve essere cassata.Poiché l’accoglimento del ricorso principale è basato sulla riconosciutafondatezza della denunziata violazione di legge e dal momentoche non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversiapuò esse decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo dellacontribuente.Ricorrono giustificati motivi per pervenire ad un’equa compensazionedelle spese dell’intero giudizio.P.Q.M. – La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale.Rigetta il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e, decidendonel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.Compensa le spese dell’intero giudizio. (Omissis).(*) SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La valutazione delle azioni emesse da società non quotatenella disciplina anteriore all’introduzione del d.lgs. n. 346 del 1990. – 3. Valutazionedelle azioni e avviamento: l’art 22 del d.p.r. n. 637 del 1972. – 4. La valutazione delleazioni emesse da società non quotate nel d.lgs. n. 346 del 1990. – 5. La posizionedella Suprema Corte: critica. – 6. Le modifiche introdotte dall’art. 69 della l. n. 340del 2000. – 7. La valutazione delle azioni emesse da società non quotate alla lucedella disciplina introdotta con il d.l. n. 262 del 2006 e della l. n. 262 del 2006.1. – PremessaLa Suprema Corte, con la sentenza in commento, ritorna sul problemadella valutazione delle partecipazioni in società non quotate ai fini dell’applicazionedelle imposte di successione.Il caso devoluto all’alto collegio riguarda una successione apertasi nelnovembre del 1991, avente ad oggetto un’eredità comprensiva di azioni di societànon quotate e quote di s.r.l., oltre ad altri beni.L’imposta dovuta, secondo l’opinione dell’ufficio del registro, peraltro ribaditadalla Suprema Corte nell’annotata sentenza, doveva essere calcolata considerandoanche il valore dell’avviamento commerciale a differenza di quanto,invece, avevano sostenuto i giudici di merito sia in primo che in secondo grado.Infatti, secondo l’opinione dei giudici di merito, l’art. 16 del d.lgs. n. 346del 1990, innovando rispetto all’art. 22, 2 o comma, del d.p.r. n. 637 del 1972, disponeche il valore delle azioni e delle quote, per le società non quotate con obbligodi redazione del bilancio, deve essere determinato proporzionalmente in baseal patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio, mentre solo in mancanzadi bilancio o di inventario il valore della partecipazione può essere determinatoanaliticamente tenendo conto della componente «avviamento».2. – La valutazione delle azioni emesse da società non quotate nella disciplinaanteriore all’introduzione del d.lgs. n. 346 del 1990Il problema della valutazione, ai fini dell’imposta di successione, delleazioni di società non quotate è stato e continua ad essere oggetto di un accesodibattito, reso vieppiù complesso dai susseguenti interventi del legislatore.

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