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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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64 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAQuesta omissione comportava la decadenza della contribuente dallapossibilità di avvalersi dell’automatismo catastale.3.1. – Inoltre, quanto al fondamentale thema decidendum relativo alcalcolo dell’avviamento commerciale, questione introdotta sia in sede insede di ricorso principale che in sede di ricorso incidentale (primo profilodell’unico mezzo), la tesi dell’Amministrazione finanziaria deve ritenersifondata alla luce dell’orientamento consolidato di questa Corte.È stato, in particolare, affermato che, in tema di imposta di successione,il valore delle azioni, non quotate in borsa, comprese nell’attivoereditario, va determinato ai sensi del d.lgs. n. 346 del 1990, art.16, facendo riferimento al valore del patrimonio netto della società, risultantedall’ultimo bilancio, al netto delle passività ed aggiungendol’avviamento (Cass., sez. trib., 8 maggio 2003, n. 7015).Con questo si ribadiva il principio, secondo cui in base all’espressaprevisione del d.lgs. n. 346 del 1990, art. 16, nell’attivo ereditario, in casodi trasferimento iure successionis dell’azienda – insieme con la sommadei valori dei beni e dei diritti che la costituiscono – deve ricomprendersianche l’avviamento (Cass., sez. trib., 23 aprile 2001, n. 5982).3.2. – Quanto al secondo profilo dell’unico motivo di ricorso incidentale,con cui si deduce il vizio motivazionale, la censura – complessivamentedelibata – è destituita di fondamento.Nella gravata decisione la Commissione Regionale si occupavaspecificamente sia dell’immobile indicato sotto il n. 2 dell’avviso direttifica, sia dell’immobile indicato sotto il n. 6 del medesimo avviso.In particolare, in relazione al primo immobile, si evidenzia chel’errore non era riconoscibile e l’ufficio non era tenuto a correggerlo.Quanto al secondo, si precisa che non era stato completato l’iterprocedurale di valutazione automatica l. n. 154 del 1988, ex art. 12.3.3. – Infine, la contribuente, in sede di controricorso, richiama lal. 21 novembre 2000, n. 342, art. 69, 1 o comma, che aveva soppressototalmente il riferimento all’avviamento nella determinazione della baseimponibile per le azioni di società non quotate in borsa, né negoziateal mercato ristretto, e per le quote di società non azionarie, compresele società semplici e le società di fatto ed attribuisce all’interventouna portata interpretativa e non innovativa, deducendone la retroattivitàcosiddetta impropria.Devono svolgersi in contrario due considerazioni.La l. n. 342 del 2000 (dal contenuto alquanto complesso) è notoriamenteinnovativa in tema di successioni e donazioni, di cui il legislatoresi occupa appunto con l’art. 69 cit.Si aggiunga che la retroattività risulta espressamente esclusa dallostesso art. 69, 7 o comma, nella parte in cui il riferimento temporaleapplicativo viene testualmente riferito «ai fatti accaduti e agli atti comunqueformati successivamente alla data del 1 luglio 2000».4. – In definitiva, il ricorso principale va accolto ed il ricorso incidentaledeve essere rigettato.

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