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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE SECONDA 63niera del tutto diversa da come era stato prospettato dalla CommissioneRegionale.2. – La controricorrente replicava che l’Amministrazione finanziariapoggiava la propria tesi su un’errata interpretazione del d.lgs. 31ottobre 1990, n. 346, art. 16, che, per quel che attiene alle quote dipartecipazione di società non quotate in Borsa, aveva profondamenteinnovato la precedente normativa, di cui al d.p.r. n. 637 del 1972, art.22; erano diverse le espressioni usate; dottrina e giurisprudenza si eranoespresse nel senso della esclusione del valore di avviamento, neicasi in cui non sia contabilizzato, dal calcolo del patrimonio netto contabile;non erano fondati i dubbi di incostituzionalità, trattandosi di situazionidiverse; doveva tenersi conto, infine, della l. 21 novembre2000, n. 342, art. 69, 1 o comma, che aveva soppresso totalmente il riferimentoall’avviamento.Inoltre, con l’unico motivo di ricorso incidentale deduceva dueprofili di doglianza: la violazione del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346,art. 33, in relazione agli artt. 1431 e 1375 c.c. e ai principi dettati dallal. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente); nonché, la insufficientemotivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia.Viene, in particolare, rilevato che la Commissione Regionale avevaingiustamente respinto l’appello incidentale sul punto dell’erroremateriale verificatosi in dichiarazione attraverso l’inversione dell’indicazionedei valori automatici riferiti a due immobili; su tale punto lamotivazione era sbrigativa ed insufficiente, allorché era stato ritenutoche se errore v’era stato, questo non sarebbe stato riconoscibile dall’ufficio;quello commesso dagli eredi in sede di dichiarazione non eraun errore di valutazione, ma una vera e propria svista materiale; l’involontariainversione dei due valori escludeva che potesse trattarsi diun errore di carattere estimativo; comunque, qualunque dichiarazioneera rettificabile in presenza di errore compiuto in buona fede.3. – Preliminarmente, i ricorsi, principale ed incidentale, devonoessere riuniti d’ufficio, ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 62, 2 ocomma, e art. 335 c.p.c., in quanto proposti contro la stessa sentenza,stanti evidenti ragioni di connessione, soggettiva ed oggettiva.Le censure formulate con i due mezzi del ricorso principale, cosìcome la doglianza articolata in controricorso, possono essere delibatecongiuntamente, in considerazione della loro stretta interconnessionelogico-giuridica.Nella denuncia di successione – sia pure con erronea individuazionedell’immobile (nella sostanza, del tutto irrilevante) – venivachiesta l’applicazione della procedura prevista dalla l. n. 154 del 1988,art. 12.Tuttavia, la dichiarante non dava corso al relativo iter procedurale:in particolare, non provvedeva a produrre all’Ufficio del Registrol’istanza di attribuzione di rendita entro il termine di sessanta giornidalla registrazione della denuncia di successione.

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