11.07.2015 Views

Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

62 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIApello incidentale; chiedeva che il valore finale dichiarato per un immobilevenisse adeguato al valore catastale, in quanto l’indicazionedello stesso nella denuncia di successione era stata frutto di errore materialecorreggibile e che il valore finale di altro immobile venisse determinatomediante la procedura di valutazione automatica previstadalla l. n. 154 del 1988, art. 12, a suo tempo richiesta e poi interrotta.La Commissione Tributaria Regionale, con la sentenza in epigrafe,respingeva sia l’appello principale dell’Ufficio, sia l’appello incidentaledella contribuente. Veniva così motivato: il richiamato art. 16,innovando rispetto al d.p.r. n. 637 del 1972, art. 22, 2 o comma, disponevache per le società non quotate in Borsa con obbligo di redazionedel bilancio, il valore delle azioni e delle quote deve essere determinatoproporzionalmente in base al patrimonio netto (rappresentato dal capitalesociale e da tutte le quote di netto assimilabili) risultante dall’ultimobilancio pubblicato, mentre soltanto in mancanza di bilancio o diinventario il valore della partecipazione può essere determinato analiticamentetenendo conto della componente «avviamento»; nel caso inesame, dovevano essere confermati i valori dichiarati dalla contribuentesulla base dell’ultimo bilancio pubblicato alla data dell’apertura dellasuccessione; era legittima l’azione dell’Ufficio che aveva sottopostoad accertamento il valore finale di un immobile, in quanto denunciatoin misura inferiore al valore catastale; se errore c’era stato non era riconoscibiledall’Ufficio, che comunque non era tenuto a correggerlo,per il valore finale di altro immobile, la procedura di valutazione automaticaprevista dalla l. n. 154 del 1988, art. 12 avviata in un primotempo dalla contribuente, non era stata poi coltivata, lasciando all’Ufficiola determinazione di tale valore.Per la cassazione di questa decisione l’Amministrazione finanziariaproponeva ricorso, notificato il 22 aprile 2002, con l’articolazionedi un solo complesso motivo.La contribuente ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorsoincidentale, notificato il 3 maggio 2002, affidato ad un solomezzo.<strong>Diritto</strong>. – 1. – Con il primo profilo dell’unico motivo di ricorso èstata eccepita la violazione e falsa applicazione del d.lgs. 31 ottobre1990, n. 346, art. 16, 1 o comma, lett. b, in relazione all’art. 360 c.p.c.,1 o comma, n. 3. Si specifica che l’aggiunta dell’avviamento commercialeaveva carattere generale sia per le imprese individuali che per lesocietà, sia in caso di mancanza di bilancio che in caso di bilancio depositato;questa tesi si fondava sull’esegesi letterale della normativadel d.lgs. n. 346 del 1990.Con il secondo profilo del medesimo unico motivo di ricorso èstata censurata la insufficienza e contraddittorietà della motivazione supunto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., 1 ocomma, n. 5.Viene, in particolare, rilevato che il richiamato art. 16 era strutturalmenteassai complesso ed articolato ed andava interpretato in ma-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!