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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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La valutazione delle partecipazioni in società non quotate ai finidell’imposta di successione (*)In tema di imposta di successione, il valore delle azioni non quotatein borsa comprese nell’attivo ereditario, va determinato ai sensidell’art. 16, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, facendo riferimento al valoredel patrimonio netto dell’ente o società, risultante dall’ultimo bilancio,al netto delle passività ed aggiungendo l’avviamento.In tema di imposta di successione, l’art. 69, 1 o comma, l. 21 novembre2000, n. 342, sopprimendo il riferimento all’avviamento, nonha efficacia retroattiva.Cass., sez. trib. (pres. Riggio, rel. Ruggiero), 10 febbraio 2006, n.2955, Finanze c. C.F.(Omissis). – Fatto. – Gli eredi di M.T.L., deceduto in 22 novembre1991, in data 24 dicembre 1991 presentavano la denuncia di successione(n. xxx vol. xxx) e pagavano la relativa imposta, dichiarandoin L. 3.995.490.600 il valore dei beni ereditare, costituiti, tra l’altro,da azioni della I. s.p.a., da quote della I.O.M. s.r.l. e da beni immobili.L’Ufficio del Registro di Sarzana, il 12 maggio 1995, notificaval’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta registro1991 (n. xxx); rettificava in L. 6.360.795.590 il valore complessivodei beni caduti in successione; liquidava in L. 993.871.222 la maggioreimposta di registro; in ordine al valore delle azioni e delle quote dipartecipazione, dichiarava che il patrimonio netto, risultante dal bilancio,doveva essere integrato con il valore dell’avviamento commerciale.L’erede coniuge C.F. proponeva distinto ricorso; contestava l’aumentooperato dall’Ufficio sia per il valore delle azioni e delle quote,nel quale era stato incluso anche l’avviamento, sia per i valori finalidei due immobili che per i valori iniziali di altri, sostenendo che nonsussistevano gli estremi per sottoporli a rettifica.La Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, con la sentenzan. 524/06/98, accoglieva parzialmente il ricorso; confermava ilvalore delle azioni e delle quote, dichiarato dalla contribuente; riduceva,in via equitativa, il valore di alcuni immobili; riteneva non modificabili,ai sensi del d.l. n. 70 del 1988, art. 12, comma 3-bis, i valoriiniziali dichiarati.L’Ufficio proponeva gravame, censurando la parte in cui i giudicidi prime cure avevano determinato il valore delle azioni e delle quotesocietarie senza tener conto del valore dell’avviamento commerciale,oltre al valore proporzionale del patrimonio netto risultante dall’ultimobilancio pubblicato o dall’ultimo inventario vidimato, violandosi ild.lgs. n. 346 del 1990, art. 16, 1 o comma, lett. b.La contribuente chiedeva il rigetto del gravame e proponeva ap-

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