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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE SECONDA 59Invero, il servizio militare prestato nell’anzidetto periodo di ferma trova titolonon già nell’obbligo di legge di cui all’art. 52 Cost., ma nella convenzionedi prolungamento volontario del servizio militare che dà luogo ad un rapportodi pubblico impiego avente ad oggetto la prestazione del servizio militare perun tempo determinato, cui corrisponde una controprestazione in denaro da partedello Stato, rilevante ai fini del conseguimento della pensione di competenza,oltre che alla pensione privilegiata per le menomazioni subite in conseguenzadi fatti di servizio, ex art. 64 del d.p.r. n. 1092 del 1973, citato.Ne consegue che le pensioni ordinarie privilegiate sono connotate da uncarattere esclusivamente reddituale in quanto presuppongono che l’evento generatoredel danno sia costituito da un fatto di servizio nell’ambito del rapportod’impiego; mentre nel caso delle pensioni di guerra, cui sono state assimilatele pensioni ordinarie tabellari connesse al servizio obbligatorio di leva,l’evento generatore del danno è un fatto di guerra; di guisa che tale diversificazione,come erroneamente ritenuto dalla sentenza in esame, non può considerarsiirrilevante.Ne discende che diversa è la natura dei due trattamenti pensionistici certamentefra loro non assimilabili ai fini tributari, posto che nel caso di fermavolontaria la pensione privilegiata trae origine dalla menomazione subita daun dipendente militare della P.A., in conseguenza della prestazione di un serviziovolontario che è connotato dal carattere della redditualità e quindi dellafiscalità, assimilabile com’è al reddito di lavoro dipendente.Sicuramente differenziata è, invece, la posizione del militare cui vienericonosciuta la pensione di guerra o che consegue la pensione privilegiata ordinariatabellare per le lesioni invalidanti riportate nel corso del servizio dileva obbligatorio, dopo l’equiparazione stabilita dalla Corte cost. con la sentenzan. 387 del 1989, avente tale emolumento carattere esclusivamente risarcitorioe solidaristico, in assenza di un rapporto di impiego e di servzio volontariofra Stato e militare infermo.In conclusione, mentre la pensione privilegiata ordinaria tabellare per leinvalidità riportate a causa del servizio obbligatorio di leva non è commisurabilead alcuna base retributiva, di guisa che la sua quantificazione va rapportataal grado di invalidità subita fissata sulla base di parametri tabellari; viceversa,nel caso di pensione privilegiata ordinaria riconosciuta per il serviziomilitare svolto in periodo di ferma volontaria, in assenza di un obbligo dilegge, come esistente per il servizio di leva, e in presenza di un rapportod’impiego, la pensione va commisurata alla retribuzione e quindi alla basepensionistica, a norma degli artt. 64 e 67 del d.p.r. n. 1092 del 1973, cometale avente carattere reddituale, assoggettabile a tassazione.Ne consegue che debbono ritenersi esenti da imposta sul reddito ai sensidell’art. 34 del d.p.r. n. 601 del 1973, nel testo risultante dalla sentenza dellaCorte cost. n. 387 del 1989 soltanto le pensioni privilegiate ordinarie attribuiteai militari in servizio obbligatorio di leva per fatti invalidanti connessi allaprestazione di tale servizio (5).Neanche rilevante può, infine, ritenersi nella specie l’argomento utilizzatodalla sentenza in rassegna e consistente nella equiparazione del trattamento(5) Nello stesso senso si veda il commento a Cass. n. 14307 del 1999 di T. Sciarra,cit., inGT - Riv. giur. trib., 2000, 702, cit.; nonché C. Zezza, Legittima la sottoposizioneall’irpef della pensione privilegiata dei militari di carriera, a commento di Corte cost. n.431 del 1996, cit., inBoll. trib., 1997, 966 e ss.

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