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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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58 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAprofili di illegittimità costituzionale, attesa la diversità dei presupposti di fattodelle due situazioni (4).In altri termini, secondo la giurisprudenza citata, anche della Corte costituzionale,ciò che rileva è che la pensione privilegiata ordinaria riconosciutaal militare trattenuto in servizio per ferma volontaria sia commisurata al trattamentoeconomico conseguente ad un rapporto di dipendenza volontariamentecostituito, di cui rappresenta la proiezione, di guisa che per ciò stesso assumecarattere reddituale, determinata com’è, nel suo ammontare, in correlazionealla base pensionabile propria del dipendente.Secondo la sentenza in rassegna, viceversa, diverso sarebbe il caso delmilitare in servizio per ferma volontaria, in quanto il periodo di servizio prestatonon rientrerebbe nel calcolo della base pensionabile, trattandosi di un risarcimentoper danni subiti dal militare legato allo Stato da un rapporto dinatura precaria, ma connesso con gli stessi fini istituzionali voluti dalla Costituzioneper il caso di ferma per leva.Le argomentazioni poste a base della sentenza della Commissione Tributariadi Macerata non sembrano condivisibili, in quanto effettivamente diversesono le situazioni e i rispettivi presupposti.Invero, l’art. 67, 1 o e2 o comma del d.p.r. n. 1092 del 1973 stabilisceche la pensione durante il periodo di ferma militare va classificata come «privilegiata»e che al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti diservizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa allal. 18 marzo 1968, n. 313, e non siano suscettibili di miglioramento spetta lapensione.La pensione è pari alla base pensionabile di cui all’art. 53 se le infermitào le lesioni sono ascrivibili alla prima categoria ed è pari al 90, 80, 70,60, 50, 40 o 30 per cento della base stessa in caso di ascrivibilità, rispettivamente,alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima o ottava categoria,salvo il disposto dell’ultimo comma di questo articolo.Se ne deve invero dedurre che la pensione privilegiata ordinaria, nellacui categoria si inscrive, a norma della citata disposizione, quella di che trattasiafferente alla ferma militare volontaria, spetta ai dipendenti civili e militaridello Stato in ragione delle invalidità ascrivibili a causa del servizio etrova il suo presupposto nel rapporto d’impiego o di servizio, come tale commisurataalla base pensionabile.Pertanto, non vi può essere omogeneità di situazioni fra le pensioni privilegiateordinarie militari e quelle di guerra, non sussistendo fra le medesime lasospetta ingiustificata discriminazione, posto che il trattamento economico afferentealle prime è su base pensionistica, connessa al rapporto di lavoro odiservizio di carattere contrattuale e quindi volontario; mentre quello inerente allepensioni di guerra, come quello connesso alle pensioni privilegiate ordinarietabellari erogate a causa delle menomazioni riportate a seguito del servizio dileva, in ragione appunto della obbligatorietà del rapporto di servizio, non puònon avere che carattere risarcitorio, non già reddituale come le prime.Giustamente quindi la giurisprudenza costituzionale e di legittimità pone ildiscrimen della tassabilità del trattamento economico di che trattasi in ragionedella natura sostanziale della pensione in quanto afferente ad un servizio obbligatorioo volontario, a nulla rilevando il preteso carattere unitario del serviziomilitare se di leva o inerente al successivo periodo di ferma volontaria.(4) Si veda in termini la motivazione di Cass. n. 11483 del 2005, citata.

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