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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE SECONDA 57un servizio obbligatorio, cui ogni cittadino è soggetto in forza del precettodell’art. 52 Cost., non può essere equiparata, ai fini indicati, la ferma volontaria,in quanto, per affermare la natura risarcitoria del trattamento pensionisticospettante al militare di leva vittima dell’evento invalidante, è determinanteil rilievo dell’obbligatorietà del servizio stesso, prestato dal cittadinonell’interesse della collettività, sicché, ricorrendo la diversa ipotesi del serviziovolontario, tale natura risarcitoria va negata, senza che ciò comporti profilidi illegittimità costituzionale, attesa la diversità dei presupposti di fattodelle due situazioni (3).Sulla base della giurisprudenza come sopra enunciata, in via di principio,si trae dunque il chiaro convincimento che fra i due trattamenti pensionisticicorre una netta distinzione concettuale e di presupposti, di modo che ne vaesclusa l’assimilabilità. Infatti, da un lato, le pensioni di guerra sono oggettodi esenzione dall’imposta per espressa previsione di legge in considerazionedella specifica funzione risarcitoria cui esse adempiono in relazione al dannoriportato in conseguenza di un evento bellico. Dall’altro, le pensioni privilegiateordinarie, traendo titolo dall’invalidità contratta da un dipendente dellaP.A., civile o militare, a causa del servizio volontariamente prestato, sonoconnotate dal carattere della redditualità e quindi della imponibilità. Solo conla citata sentenza della Corte cost. n. 387 del 1989, l’esenzione è stata estesaalle c.d. pensioni privilegiate ordinarie tabellari in favore dei militari affettida lesioni invalidanti riportate a causa del servizio obbligatorio di leva.3. – Il trattamento di ferma volontaria: osservazioni conclusiveUna volta precisata l’evoluzione giurisprudenziale connessa all’oggettodella decisione in esame, è più facile evidenziare le incoerenze logico-sistematichein cui è incorsa la Commissione Tributaria Provinciale di Maceratacon la sentenza in commento.Mette conto, anzitutto, precisare che il rilievo fondamentale che vieneposto alla base della giurisprudenza costituzionale e di legittimità sopra citataè essenzialmente costituito dalla considerazione che «alla prestazione di unservizio obbligatorio, cui ogni cittadino è soggetto in forza del precesso dicui all’art. 52 Cost., non può infatti essere equiparata, ai fini indicati, la c.d.ferma volontaria, in quanto, per affermare la natura risarcitoria del trattamentopensionistico spettante al militare di leva, vittima dell’evento invalidante, èdeterminante il rilievo dell’obbligatorietà del servizio stesso, prestato dal cittadinonell’interesse della collettività, sicché, ricorrendo la diversa ipotesi delservizio volontario, tale natura risarcitoria va negata, senza che ciò comporti(3) Cfr. in termini e per tutte, Cass., sez. trib., n. 11483 del 2005, in Giust. civ.Mass., 2005, 5; Cass. n. 28735 del 2005, in Giust. civ. Mass., 2006, 1; in senso conformeCass. n. 27630 del 2005, in http://www.fiscooggi.it; Cass. n. 10344 del 2004, in Vita not.,2004, 1109; Cass. n. 12392 del 2002, in D&G - Dir. e giust., 2002, 35, 78. Già in precedenzala stessa Suprema Corte aveva chiarito che l’esenzione dall’irpef è applicabile sia altitolare di pensione privilegiata ordinaria per invalidità dipendente da causa di servizio contrattadurante il servizio obbligatorio di leva, sia ai militari in servizio di leva anche sostitutivoper pregiudizi invalidanti subiti nell’espletamento di tale servizio: cfr. Cass. n. 14307del 1999, in GT - Riv. giur. trib., 2000, 701, con nota adesiva di T. Sciarra, Sul regime fiscaledelle PPO. Spettanti ai militari in servizio di leva svolto anche in forma sostitutiva, eCass. n. 3205 del 1996, in Giust. civ. Mass. 1996, 512.

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